(Allegato III - art. 1)
       ALLEGATO III. DISPOSIZIONI DI BASE PER LA PROSPEZIONE, 
                  L'ESPLORAZIONE E LO SFRUTTAMENTO 
                             Articolo 1 
                        Diritti sui minerali 
Il  trasferimento  dei  diritti  sui  minerali  avviene  al   momento
dell'estrazione, conformemente alla presente Convenzione.