(Allegato III - art. 11)
                             Articolo 11 
                    Accordi di compartecipazione 
1. I contratti possono prevedere accordi di compartecipazione tra  il
contraente e l'Autorita', attraverso l'Impresa, sotto forma di azioni
in compartecipazione o  di  quote  di  produzione,  come  pure  sotto
qualunque altra forma di accordo  di  compartecipazione,  che  godra'
della stessa protezione accordata ai  contratti  con  l'Autorita'  in
materia di revisione, sospensione o rescissione. 
2. I contraenti che stipulano tali accordi di  compartecipazione  con
l'Impresa  possono  avvalersi  degli  incentivi  finanziari  previsti
all'articolo 13 del presente Allegato. 
3. I soci di azioni in compartecipazione con l'Impresa sono  soggetti
ai pagamenti previsti all'articolo 13 del presente Allegato in misura
proporzionale alla loro  quota  nelle  azioni  in  compartecipazione,
subordinatamente    agli    incentivi    finanziari    previsti    da
quell'articolo.