Articolo 12 Attivita' condotte dall'Impresa 1. Le attivita' condotte nell'Area dall'Impresa conformemente all'articolo 153, 2, a), sono disciplinate dalla Parte XI, dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', e dalle pertinenti decisioni di quest'ultima. 2. Ogni programma di lavoro presentato dall'Impresa viene corredato di prove atte a dimostrare l'idoneita' finanziaria e tecnica di quest'ultima.