(Allegato III - art. 12)
                             Articolo 12 
                   Attivita' condotte dall'Impresa 
1.  Le  attivita'  condotte  nell'Area   dall'Impresa   conformemente
all'articolo 153, 2, a), sono  disciplinate  dalla  Parte  XI,  dalle
norme, regolamenti e procedure  dell'Autorita',  e  dalle  pertinenti
decisioni di quest'ultima. 
2. Ogni programma di lavoro presentato dall'Impresa  viene  corredato
di prove atte a  dimostrare  l'idoneita'  finanziaria  e  tecnica  di
quest'ultima.