(Allegato III - art. 13)
                             Articolo 13 
                 Clausole finanziarie dei contratti 
1.  Nell'adottare  norme,  regolamenti  e  procedure  relative   alle
clausole finanziarie di un contratto tra  l'Autorita'  e  i  soggetti
previsti all'articolo 153, 2, b), e  nel  contrattare  tali  clausole
finanziarie conformemente alla Parte XI e a tali norme, regolamenti e
procedure, l'Autorita' persegue gli obiettivi seguenti: 
   a) assicurarsi il massimo profitto dal ricavato della produzione 
      commerciale; 
   b) promuovere l'afflusso di investimenti e tecnologia verso 
      l'esplorazione e lo sfruttamento della zona; 
   c) garantire ai contraenti uguale trattamento finanziario e 
      obblighi finanziari comparabili; 
   d) incoraggiare, con incentivi su base uniforme e non 
      discriminatoria, i contraenti a concludere accordi di 
      compartecipazione con l'Impresa e con gli Stati in via di 
      sviluppo o con soggetti aventi la loro nazionalita', a 
      stimolare il trasferimento di tecnologia verso di essi e di 
      formare il personale dell'Autorita' e degli  Stati  in  via  di
sviluppo; 
   e) permettere all'Impresa di intraprendere effettivamente 
      l'estrazione mineraria dal fondo marino  contemporaneamente  ai
soggetti menzionati all'articolo 153, 2, b); e 
   f) evitare che, per effetto degli incentivi finanziari forniti ai 
      contraenti in virtu' del numero 14, o delle clausole 
      contrattuali che siano state oggetto di revisione ai sensi 
      dell'articolo 19 del presente Allegato, oppure delle 
      disposizioni dell'articolo 11 del presente Allegato relative ad 
      azioni in compartecipazione, i contraenti siano sovvenzionati 
      in modo tale da trovarsi in condizioni artificialmente 
      vantaggiose e concorrenziali rispetto alle estrazioni minerarie
terrestri. 
2. Deve essere applicata, per le spese amministrative di esame  delle
richieste di approvazione dei programmi di lavoro redatti in forma di
contratto, un'imposta fissata in  dollari  statunitensi  500.000  per
richiesta.  Tale  importo  viene   riesaminato   periodicamente   dal
Consiglio, al fine di verificare che copra  le  spese  amministrative
effettive. Se le spese effettivamente affrontate  dall'Autorita'  per
esaminare una  richiesta  sono  inferiori  all'importo  dell'imposta,
l'Autorita' rimborsera' la differenza al richiedente. 
3. Il contraente deve pagare un'imposta annua fissa di un milione  di
dollari statunitensi, a partire dalla data di entrata in  vigore  del
contratto.  Se  la  data  approvata  di   inizio   della   produzione
commerciale viene posticipata a causa di un ritardo della  necessaria
autorizzazione  a  produrre  conformemente   all'articolo   151,   il
contraente viene esonerato dal  pagamento  della  frazione  d'imposta
corrispondente alla durata del rinvio. Dalla  data  di  inizio  della
produzione commerciale il contraente deve pagare la piu' onerosa  tra
la tassa sulla produzione e l'imposta annua fissa. 
4. Entro un anno dalla data dell'inizio della produzione commerciale,
conformemente al numero 3, il contraente versera' il  suo  contributo
finanziario all'Autorita' scegliendo tra: 
   a) il solo il pagamento di una tassa sulla produzione; oppure 
   b) il pagamento di una tassa sulla produzione combinata con una 
      quota dei profitti netti. 
5. a) Se  il  contraente  sceglie  di  versare  il   suo   contributo
      finanziario all'Autorita' pagando  solamente  una  tassa  sulla
      produzione, questa corrisponde a  una  percentuale  del  valore
      commerciale dei metalli lavorati che si  ottengono  dai  noduli
      polimetallici estratti dall'area coperta  dal  contratto.  Tale
      percentuale viene calcolata come segue: 
       i) 5% dal 1 al 10 anno di produzione commerciale 
      ii) 12% dall'11 anno alla conclusione della produzione 
          commerciale. 
   b) Il valore commerciale di cui sopra viene calcolato 
      moltiplicando la quantita' di metalli lavorati ottenuti dai 
      noduli polimetallici estratti nell'area coperta  dal  contratto
per il prezzo medio di tali metalli nel corso dell'esercizio 
      contabile pertinente, quale e' definito ai numeri 7 e 8. 
6. Se il contraente preferisce versare il suo contributo  finanziario
all'Autorita' pagando una tassa sulla produzione  combinata  con  una
quota dei profitti netti, l'importo da pagare  viene  calcolato  come
segue: 
   a) la tassa sulla produzione corrisponde a una percentuale del 
      valore del mercato, calcolato conformemente alla lettera b), 
      dei metalli lavorati ottenuti dai noduli polimetallici estratti
nell'area coperta dal contratto. Tale percentuale e' pari a: 
      i) 2% per il primo periodo di produzione commerciale; 
     ii) 4% per il secondo periodo di produzione commerciale. Se, 
         nel corso del secondo periodo di produzione commerciale, 
         quale e' definito alla lettera d), il rendimento 
         dell'investimento per un qualunque esercizio contabile, 
         quale e' definito alla lettera m), scende al di sotto del 
         15% per effetto del pagamento della tassa sulla produzione 
         al  4%,  la  tassa  sulla  produzione  per   quell'esercizio
contabile viene fissata al 2% invece che al 4%. 
   b) Il valore di mercato di cui sopra viene calcolato moltiplicando 
      la quantita' di metalli lavorati prodotti dai noduli 
      polimetallici estratti nell'area coperta dal contratto, per il 
      prezzo  medio  di   tali   metalli   nell'esercizio   contabile
pertinente, quale e' definito ai numeri 7 e 8. 
   c) i) La quota di profitti netti spettante all'Autorita' viene 
               prelevata dalla parte di profitti netti del contraente 
            imputabili all'estrazione delle risorse nell'area coperta 
              dal contratto, d'ora in avanti definiti "profitti netti 
           imputabili". 
       ii) La quota spettante all'Autorita' dei profitti netti 
             imputabili viene calcolata secondo lo schema progressivo 
           seguente: 
                                         Quota dell'Autorita' 
                    Parte di profitti Primo periodo di Secondo period 
                               netti imputabili produzione produzione 
                                               commerciale commercial 
           Quota corrispondente a 
           un rendimento 
           dell'investimento su 
           periore allo 0% ma 
           inferiore al 10% 35% 40% 
           Quota corrispondente 
           a un rendimento 
           dell'investimento pari 
           o superiore al 10% ma 
           inferiore al 20% 42,5% 50% 
           Quota superiore a un 
           rendimento dell'investimento 
           pari o superiore al 20% 50% 70% 
d) i) Il primo periodo della produzione commerciale  menzionato  alle
         lettere a) e c) inizia  con  il  primo  esercizio  contabile
         della  produzione  commerciale  e  termina  con  l'esercizio
         contabile nel quale i  costi  di  sviluppo  del  contraente,
         maggiorati degli interessi applicati alla porzione  di  essi
         che  non  e'  stata  ammortizzata,  sono  stati  interamente
         coperti dalle eccedenze di cassa, come segue: 
         per il primo esercizio contabile nel quale si affrontano 
         costi di sviluppo, quelli non ammortizzati sono pari ai 
         costi di sviluppo decurtati delle eccedenze di cassa per 
         quell'esercizio contabile. Per ogni esercizio finanziario 
         successivo, i costi di sviluppo non ammortizzati sono uguali 
         ai costi di sviluppo relativi all'esercizio contabile 
         precedente, maggiorati dell'interesse annuo del 10%, e dei 
         costi di sviluppo affrontati nell'esercizio contabile in 
         corso, al netto delle eccedenze di cassa per l'esercizio 
         contabile in corso. L'esercizio contabile nel quale i costi 
         di sviluppo non ammortizzati sono pari a zero e' il primo 
         esercizio contabile nel quale i costi di sviluppo del 
         contraente e relativi interessi per la quota non 
         ammortizzata, sono interamente coperti dalle eccedenze di 
         cassa. Le eccedenze di cassa del contraente per qualunque 
         esercizio contabile corrispondono al ricavato lordo, 
         detratti  i  costi  operativi  e  i  pagamenti   corrisposti
all'Autorita' conformemente alla lettera c). 
ii)  Il  secondo   periodo   di   produzione   commerciale   comincia
nell'esercizio finanziario  successivo  alla  conclusione  del  primo
periodo di produzione commerciale e continua fino alla fine del 
                                                           contratto. 
                    e) Si intendono per "profitti netti imputabili" i 
                    profitti netti del contraente moltiplicati per il 
               rapporto tra i costi di sviluppo legati all'estrazione 
                 e i costi di sviluppo del contraente. Se l'attivita' 
                        del contraente consiste nell'estrazione e nel 
                 trasporto di noduli polimetallici e nella produzione 
                principalmente rivolta a tre metalli trattati, ovvero 
                cobalto, rame e nickel, l'importo dei "profitti netti 
                 imputabili" del contraente non puo' essere inferiore 
                al 25% dei suoi profitti netti. Subordinatamente alla 
                   lettera n), in tutti gli altri casi, ivi inclusi i 
               casi in cui il contraente e' impegnato nell'estrazione 
                      e nel trasporto di noduli polimetallici e nella 
                  produzione principalmente rivolta a quattro metalli 
                  trattati, ovvero cobalto, rame, manganese e nickel, 
                         l'Autorita' puo' stabilire, nelle sue norme, 
               regolamenti e procedure, quote opportune applicando la 
                  stessa proporzione usata per stabilire la quota del 
               25% nel caso di tre metalli. 
            f) Si intendono per "profitti netti del contraente i suoi 
                            ricavi lordi detratti i costi operativi e 
                  l'ammortamento dei costi di sviluppo, come previsto 
               alla lettera j). 
         g) i) Se il contraente svolge attivita' di estrazione e 
                    trasporto di noduli polimetallici e di produzione 
                  di metalli lavorati, si intendono per "ricavi lordi 
                        del contraente" i ricavi lordi derivati dalla 
                    vendita dei metalli lavorati e ogni altra entrata 
                     che possa essere ragionevolmente attribuita alle 
                           operazioni effettuate a norma di contratto 
                    conformemente alle norme, regolamenti e procedure 
                  finanziarie dell'Autorita'. 
               ii) In tutti i casi diversi da quelli specificati alle 
                  lettere g), i) e n), iii), si intendono per "ricavi 
                  lordi del contraente" i ricavi lordi derivati dalla 
                  vendita di metalli semilavorati ottenuti dai noduli 
                        polimetallici estratti dall'area prevista dal 
                     contratto, e ogni altra entrata che possa essere 
                           ragionevolmente attribuita alle operazioni 
                  effettuate a norma di contratto, conformemente alle 
                           norme, regolamenti e procedure finanziarie 
                  dell'Autorita'. 
   h) Si intendono per "costi di sviluppo del contraente": 
      i) tutte le spese affrontate prima dell'inizio della produzione 
         commerciale, che siano direttamente connesse con lo sviluppo 
         della capacita' produttiva dell'area coperta dal contratto e 
         con le attivita' connesse con le operazioni previste dal 
         contratto in tutti i casi eccettuati quelli specificati alla 
         lettera n), conformemente ai criteri contabili generalmente 
         riconosciuti, ivi compresi, tra l'altro, il costo dei 
         macchinari, delle apparecchiature, delle navi e degli 
         stabilimenti di lavorazione; i costi di costruzione; il 
         prezzo d'acquisto degli edifici, dei terreni e delle strade; 
         i costi di prospezione e di esplorazione dell'area prevista 
         dal  contratto,  di  ricerca  e  sviluppo;  il  costo  degli
interessi, degli eventuali affitti, licenze e imposte; e 
     ii) le spese simili a quelle esposte al punto i) di cui sopra 
         verificatesi in conseguenza dell'inizio della produzione 
         commerciale e necessarie per eseguire il programma di 
         lavoro,  con  l'eccezione  di  quelle  imputabili  ai  costi
operativi. 
   i) Le entrate derivate dall'alienazione di beni e il valore di 
      mercato dei beni che non sono piu' necessari per effettuare le 
      operazioni previste dal contratto ma non vengono venduti, sono 
      detratte dai costi di sviluppo del contraente nel corso 
      dell'esercizio contabile pertinente. Quando tali detrazioni 
      eccedono i costi di sviluppo,  l'eccedenza  viene  aggiunta  ai
proventi lordi. 
   j) I costi di sviluppo del contraente affrontati prima dell'inizio 
      della produzione commerciale, di cui alle lettere h), i) e n), 
      iv), vengono ammortizzati in dieci annualita' uguali a partire 
      dalla data di inizio della produzione commerciale. I costi di 
      sviluppo del contraente affrontati successivamente all'inizio 
      della produzione commerciale, di cui alle lettere h), ii) e n), 
      iv), vengono ammortizzati in dieci annualita' uguali, o numero 
      inferiore di annualita', al fine  di  assicurarne  il  completo
ammortamento entro la data di scadenza del contratto. 
   k) Si intendono per "costi operativi del contraente" tutte le 
      spese affrontate dopo l'inizio della produzione commerciale per 
      lo sfruttamento della capacita' produttiva dell'area coperta 
      dal contratto e per le attivita' connesse, relativamente alle 
      operazioni previste dal contratto, conformemente ai criteri 
      contabili generalmente riconosciuti, ivi inclusi, tra l'altro, 
      l'imposta fissa annua o la tassa sulla produzione, scegliendo 
      tra le due la piu' elevata, i costi relativi a salari, 
      stipendi, compensi accessori, materiali, servizi, spese di 
      trasporto, di lavorazione e di commercializzazione, interessi, 
      servizi pubblici, protezione dell'ambiente marino, costi 
      generali e amministrativi espressamente connessi alle 
      operazioni previste dal contratto, e qualsiasi perdita 
      operativa netta riportata a nuovo o imputata retroattivamente, 
      come specificato di seguito. Le perdite operative nette possono 
      essere riportate a nuovo per due anni consecutivi, eccettuati 
      gli ultimi due anni del contratto, nel qual caso  esse  possono
essere imputate retroattivamente ai due ultimi anni precedenti. 
  l) Se il contraente effettua l'estrazione, il trasporto dei noduli 
      polimetallici e la produzione di metalli lavorati e 
      semilavorati, si intende per "costi di sviluppo 
      dell'estrazione" la porzione dei costi di sviluppo del 
      contraente direttamente correlata all'estrazione delle risorse 
      dell'area coperta dal contratto, conformemente ai criteri 
      contabili generalmente accettati e alle norme, regolamenti e 
      procedure finanziarie dell'Autorita', ivi inclusi, tra l'altro, 
      l'imposta sulla presentazione della domanda, l'imposta fissa 
      annua e, se del caso, i costi di prospezione ed esplorazione 
      dell'area coperta dal  contratto  e  una  quota  dei  costi  di
ricerca e di sviluppo. 
  m) Si intende per "rendimento dell'investimento" di un qualunque 
      esercizio contabile il rapporto tra i profitti netti imputabili 
      di quell'esercizio e i costi di sviluppo legati all'estrazione. 
      Ai fini del calcolo di tale rapporto, i costi di sviluppo 
      dell'estrazione  includono  le  spese  per  l'acquisto   o   la
sostituzione delle attrezzature utilizzate per l'estrazione, 
      detratto il costo iniziale delle attrezature sostituite. 
  n) Se il contraente si dedica esclusivamente all'estrazione: 
     i) si intende per "profitti netti imputabili" la totalita' dei 
        profitti netti del contraente; 
   ii) la definizione "profitti netti del contraente" ha il 
        significato espresso alla lettera f); 
  iii) si intende per "proventi lordi del contraente" il ricavato 
        lordo della vendita dei noduli polimetalici e ogni altro 
        provento che possa essere ragionevolmente attribuito ad 
        operazioni previste dal contratto conformemente  alle  norme,
regolamenti e procedure finanziarie dell'Autorita. 
    iv) Si intendono per "costi di sviluppo del contraente" tutte le 
        spese affrontate prima dell'inizio della produzione 
        commerciale, come indicato alla lettera h) i), e tutte le 
        spese affrontate successivamente all'inizio della produzione 
        commerciale, come specificato alla lettera h) ii), che siano 
        direttamente correlate all'estrazione delle risorse dell'area 
        coperta dal contratto,  conformemente  ai  criteri  contabili
generalmente accettati; 
     v) si intendono per "costi operativi del contraente" i costi, 
        tra quelli indicati alla lettera k), che siano direttamente 
        correlati all'estrazione delle risorse dell'area coperta dal 
        contratto conformemente ai  principi  contabili  generalmente
accettati; 
    vi) si intende per "rendimento dell'investimento" in un qualunque 
        esercizio contabile, il rapporto tra i profitti netti del 
        contraente in quell'esercizio e i suoi costi di sviluppo. Ai 
        fini del calcolo di tale rapporto, i costi di sviluppo del 
        contraente includono le spese per l'acquisto o la 
        sostituzione dell'attrezzatura, detratto  il  costo  iniziale
delle attrezzature sostituite. 
   o) I costi di cui alle lettere h), k), l) e n), relativi agli 
      interessi pagati dal contraente, vengono autorizzati nella 
      misura in cui, in ogni circostanza, l'Autorita' consideri 
      ragionevole, conformemente all'articolo 4, 1 del presente 
      Allegato, il rapporto tra indebitamento e capiIale nonche' i 
      tassi di  interesse,  tenuto  conto  della  prassi  commerciale
corrente. 
   p) I costi di cui alla presente lettera non comprendono le somme 
      pagate a titolo di imposta sul reddito societario o tasse 
      analoghe applicate dagli Stati in relazione alle operazioni del
contraente. 
7. a) I "metalli lavorati" menzionati ai numeri 5 e 6 sono i  metalli
       nella forma piu' elementare  nella  quale  vengono  usualmente
       commerciati sui mercati finali internazionali. A  questo  fine
       l'Autorita' deve specificare, nelle sue norme,  regolamenti  e
       procedure finanziarie, quali sono i competenti mercati  finali
       internazionali. Per quanto riguarda metalli non commerciati su
       tali mercati, si intendono per "metalli  lavorati"  i  metalli
       nella forma piu' elementare nella quale essi  sono  usualmente
       commerciati nell'ambito di transazioni  conformi  ai  principi
       dell'impresa indipendente. 
    b) Se l'Autorita' non e' in grado di determinare in altro modo la 
       quantita' di metalli lavorati ricavati dai noduli 
       polimetallici estratti dall'area coperta dal contratto di cui 
       ai numeri 5, b) e 6, b), tale quantita' viene determinata in 
       base al contenuto metallico dei noduli, al coefficiente di 
       rendimento della lavorazione e agli altri fattori pertinenti, 
       conformemente   alle   norme,    regolamenti    e    procedure
dell'Autorita' e ai criteri contabili generalmente accettati. 
8. Se un mercato finale internazionale offre un  meccanismo  adeguato
di  determinazione  del  prezzo  dei  metalli  lavorati,  dei  noduli
polimetallici e dei metalli semi-lavorati ricavati dai noduli, verra'
adottato il prezzo medio di quel mercato. In  tutti  gli  altri  casi
l'Autorita' stabilisce per essi  un  prezzo  equo,  conformemente  al
numero 9, dopo aver consultato il contraente. 
9. a) Tutti i costi, le spese e i  profitti  e  proventi,  nonche'  i
      prezzi e i valori  menzionati  nel  presente  articolo  debbono
      scaturire  da  transazioni  conformi  al   mercato   libero   o
      all'impresa indipendente. Se cio' non si puo' verificare,  essi
      vengono determinati dall'Autorita', dopo consultazioni  con  il
      contraente,  come  se  fossero  il  risultato  di   transazioni
      conformi  ai  criteri  del  mercato   libero   o   dell'impresa
      indipendente, tenendo conto di transazioni  analoghe  in  altri
      mercati. 
  b) Al fine di assicurare il rispetto e l'applicazione delle 
      disposizioni del presente numero, l'Autorita' si attiene ai 
      principi e all'interpretazione adottati, per le transazioni 
      conformi ai criteri dell'impresa indipendente, dalla 
      Commissione per le Societa' Transnazionali delle Nazioni Unite, 
      dal Gruppo di Esperti sulle Convenzioni Fiscali tra Stati 
      sviluppati e Stati in via di sviluppo e da altre organizzazioni 
      internazionali, e specifica, nelle sue norme, regolamenti e 
      procedure, norme e procedure contabili uniformi e accettabili a 
      livello internazionale, nonche' i criteri di scelta in base  ai
quali il contraente seleziona revisori contabili indipendenti 
che siano accetti all'Autorita', al fine di effettuare  le  verifiche
           conformi a tali norme, regolamenti e procedure. 
10. Il contraente fornisce ai  revisori,  conformemente  alle  norme,
regolamenti e procedure finanziarie dell'Autorita', i dati finanziari
necessari per garantire il rispetto del presente articolo. 
11. Tutti i costi, le spese e i profitti e proventi nonche'  tutti  i
prezzi e valori menzionati nel presente articolo, vengono determinati
conformemente ai criteri  contabili  generalmente  accettati  e  alle
norme, regolamenti e procedure finanziarie dell'Autorita'. 
12. I pagamenti a favore dell'Autorita' conformemente ai numeri 5 e 6
vengono effettuati in valute liberamente  utilizzabili  o  in  valute
liberamente disponibili ed effettivamente adoperabili sui  principali
mercati stranieri di scambio oppure, a scelta del  contraente,  sotto
forma dell'equivalente quantita' di metalli lavorati,  al  valore  di
mercato. Tale valore viene calcolato conformemente al numero  5,  b).
Le  valute  liberamente  utilizzabili   e   le   valute   liberamente
disponibili ed  effettivamente  adoperabili  sui  principali  mercati
stranieri di scambio debbono essere definite nelle norme, regolamenti
e  procedure  dell'Autorita',  conformemente  alla  prassi  monetaria
internazionale prevalente. 
13. Tutti gli obblighi finanziari del contraente  verso  l'Autorita',
nonche' tutte le imposte, i costi, le spese e i profitti e i proventi
menzionati  nel  presente  articolo,  debbono  essere  calcolati   ed
espressi in valori costanti rapportati ad un anno di riferimento. 
14. Al fine  di  raggiungere  gli  obiettivi  espressi  al  numero  1
l'Autorita',  tenendo  conto  di  eventuali   raccomandazioni   della
Commissione per  la  Pianificazione  Economica  e  della  Commissione
Legale e Tecnica, adotta norme, regolamenti e procedure che prevedono
incentivi su base uniforme e non discriminatoria  che  consentano  ai
contraenti di perseguire gli obiettivi enunciati al numero 1. 
15. Nell'eventualita' di controversie tra l'Autorita' e un contraente
sull'interpretazione o sull'applicazione dei termini finanziari di un
contratto, l'una o l'altra parte possono sottoporre  la  controversia
ad arbitrato commerciale vincolante, salvo che entrambe le parti  non
concordino  di   risolvere   la   controversia   con   altri   mezzi,
conformemente all'articolo 188, 2.