(Allegato III - art. 14)
                             Articolo 14 
                       Trasferimento dei dati 
1. Conformemente alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita' e
ai termini e alle condizioni del  programma  di  lavoro,  l'operatore
trasferisce all'Autorita, con  la  periodicita'  da  essa  stabilita,
tutti  i  dati  che  siano  ad  un  tempo  necessari   e   pertinenti
all'esercizio effettivo dei poteri e  delle  funzioni  da  parte  dei
principali organi dell'Autorita' relativamente all'area  coperta  dal
programma di lavoro. 
2. I dati trasferiti in relazione all'area coperta dal  programma  di
lavoro e considerati  come  proprieta'  industriale,  possono  essere
utilizzati solo ai fini stabiliti nel presente articolo. Non  debbono
essere  considerati   proprieta'   industriale   i   dati   necessari
all'Autorita' per formulare norme, regolamenti e  procedure  relativi
alla protezione e alla sicurezza dell'ambiente marino, a meno che non
si tratti di dati relativi alla progettazione delle apparecchiature. 
3. L'Autorita' non puo' comunicare ne' all'impresa ne' a chiunque sia
estraneo all'Autorita' i dati ad essa comunicati dai prospettori,  da
chi ha presentato domanda di contratto o dai contraenti,  considerati
come proprieta' industriale, ad eccezione dei dati relativi alle aree
riservate, che possono  essere  comunicati  all'impresa.  Tali  dati,
comunicati da tali persone all' Impresa, non possono da  quest'ultima
essere comunicati ne'  all'Autorita'  ne'  a  chiunque  sia  ad  essa
estraneo.