(Allegato III - art. 16)
                             Articolo 16 
          Diritto esclusivo di esplorazione e sfruttamento 
L'Autorita, in applicazione della Parte XI e delle sue norme, accorda
all'operatore il diritto  esclusivo  di  esplorare  e  sfruttare  una
categoria prestabilita di risorse nell'area coperta dal programma  di
lavoro, e si assicura che nessun altro soggetto  operi  nella  stessa
area in relazione a una diversa categoria di risorse in modo tale  da
interferire con l'attivita' dell'operatore. Quest'ultimo  deve  avere
la garanzia del suo diritto conformemente all'articolo 153, 6.