Articolo 16 Diritto esclusivo di esplorazione e sfruttamento L'Autorita, in applicazione della Parte XI e delle sue norme, accorda all'operatore il diritto esclusivo di esplorare e sfruttare una categoria prestabilita di risorse nell'area coperta dal programma di lavoro, e si assicura che nessun altro soggetto operi nella stessa area in relazione a una diversa categoria di risorse in modo tale da interferire con l'attivita' dell'operatore. Quest'ultimo deve avere la garanzia del suo diritto conformemente all'articolo 153, 6.