(Allegato III - art. 17)
                             Articolo 17 
            Norme, regolamenti e procedure dell'Autorita' 
1. L'Autorita' adotta e applica in modo uniforme norme, regolamenti e
procedure conformemente all'articolo 160, 2, f), ii), e  all'articolo
162, 2, o), ii), per l'esercizio delle proprie funzioni,  quali  sono
enunciate nella Parte Xl, con particolare riferimento  alle  seguenti
materie: 
   a) procedure amministrative relative alla prospezione, 
      esplorazione e sfruttamento dell'Area; 
   b) operazioni: 
      i) superficie dell'area; 
     ii) durata delle operazioni; 
    iii) caratteristiche delle prestazioni, ivi inclusi i requisiti 
         previsti all'articolo 4, 6, c) del presente Allegato; 
     iv) categorie di risorse; 
      v) rinunce di aree; 
     vi) rapporti di avanzamento dei lavori; 
    vii) comunicazione dei dati; 
   viii) ispezione e supervisione delle operazioni; 
     ix) misure per prevenire interferenze a danno di altre attivita' 
         in corso nell'ambiente marino; 
      x) trasferimento da parte di un contraente dei suoi diritti e 
         obblighi; 
     xi) procedure relative al trasferimento di tecnologia agli Stati 
         in via di sviluppo conformemente all'articolo  144,  e  alla
partecipazione diretta di essi; 
     xii) regole e prassi della prospezione, ivi incluse quelle 
         relative alla sicurezza delle operazioni alla  conservazione
delle risorse e alla protezione dell'ambiente marino; 
    xiii) definizione della produzione commerciale; 
     xiv) criteri d'idoneita' dei richiedenti; 
   c) questioni finanziarie: 
      i) emanazione di norme uniformi e non discriminatorie di 
         contabilita' e definizione dei costi, e metodi di scelta dei
revisori; 
     ii) ripartizione dei profitti delle operazioni; 
    iii) incentivi di cui all'articolo 13 del presente Allegato; 
   d) attuazione delle decisioni adottate in virtu' dell'articolo 
      151,10, e dell'articolo 164, 2, d). 
2. Norme, regolamenti e procedure relativi  agli  argomenti  seguenti
debbono riflettere pienamente i criteri oggettivi sotto enunciati: 
   a) superficie delle aree: l'Autorita' definisce la superficie 
      appropriata delle aree di esplorazione, che puo' estendersi 
      fino al doppio della superficie delle aree di sfruttamento, al 
      fine di consentire un'esplorazione approfondita. La superficie 
      delle aree di esplorazione viene calcolata in modo da 
      soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8 del presente 
      Allegato, in merito alla riserva delle aree come pure ai 
      previsti requisiti di produzione che debbono essere coerenti 
      con l'articolo 151 e con i termini del contratto, tenuto conto 
      sia dello stato della tecnologia disponibile al momento nel 
      campo della estrazione mineraria dei fondi marini, sia delle 
      pertinenti caratteristiche fisiche delle aree. La superficie di 
      queste non deve essere ne' superiore ne' inferiore a quanto  e'
necessario per raggiungere tale obiettivo; 
   b) durata delle operazioni: 
      i) la durata della prospezione non deve avere limiti di tempo; 
     ii) I'esplorazione dovrebbe durare il tempo necessario a 
         consentire il rilievo esauriente dell'area specifica, la 
         progettazione e costruzione delle attrezzature per 
         l'estrazione mineraria nell'Area e la progetaazione e 
         costruzione di stabilimenti di piccole e medie dimensioni 
         per la sperimentazione di sistemi di estrazione mineraria  e
lavorazione; 
    iii) la durata dello sfruttamento dovrebbe essere correlata alla 
         vita economica del progetto di estrazione tenendo conto di 
         fattori quali il depauperamento del giacimento, la 
         longevita' delle attrezzature minerarie, le installazioni 
         per la lavorazione e la commerciabilita'. Lo sfruttamento 
         dovrebbe durare quanto basta a consentire l'estrazione 
         commerciale dei minerali dell'area e dovrebbe prevedere un 
         ragionevole periodo di tempo per la costruzione di sistemi 
         di estrazione e lavorazione a scala commerciale, durante il 
         quale non dovrebbe essere richiesta alcuna produzione 
         commerciale. Tuttavia, la durata complessiva dello 
         sfruttamento dovrebbe essere anche breve quanto basta 
         affinche' l'Autorita' possa modificare i termini e le 
         condizioni del programma di lavoro nel momento in cui ne 
         prende in esame il rinnovo conformemente alle norme, 
         regolamenti e procedure che ha adottato dopo  l'approvazione
del programma di lavoro. 
   c) Caratteristiche delle operazioni: l'Autorita' esige che, 
      durante la fase di esplorazione, l'operatore effettui spese 
      periodiche ragionevolmente commisurate alla superficie 
      dell'area coperta dal programma di lavoro e alle spese che 
      verrebbero affrontate da un operatore in buona fede che volesse 
      realizzare la produzione commerciale nell'area, nell'arco di 
      tempo stabilito dall'Autorita'. Le spese imposte non dovrebbero 
      essere fissate a un livello tale da scoraggiare operatori 
      potenziali che disponessero di tecnologia meno costosa di 
      quella prevalentemente impiegata. L'Autorita' stabilisce un 
      lasso di tempo massimo, dopo il completamento della fase di 
      esplorazione e l'inizio della fase di sfruttamento, per 
      cominciare la produzione commerciale. Per determinare tale 
      lasso di tempo l'Autorita' dovrebbe tener conto del fatto che 
      la costruzione di sistemi di estrazione e lavorazione su vasta 
      scala non puo' essere effettuata se non dopo la conclusione 
      della fase di esplorazione e l'inizio della fase di 
      sfruttamento. Pertanto, il lasso di tempo necessario per 
      iniziare la produzione commerciale in un'area dovrebbe tener 
      conto del tempo necessario per procedere a tale costruzione 
      dopo la conclusione della fase esplorativa, e dovrebbe 
      prevedere deroghe ragionevoli per far fronte ai ritardi 
      inevitabili del programma di costruzione. Raggiunta la fase 
      della produzione commerciale, l'Autorita' esige, nell'ambito di 
      limiti ragionevoli e tenendo conto di tutti i fattori 
      pertinenti,   che   l'operatore   mantenga   tale    produzione
commerciale durante l'intero periodo del programma di lavoro. 
   d) Categorie di risorse: 
   Nel determinare le categorie di risorse per le quali viene 
      approvato un programma di lavoro, l'Autorita' prende in 
      particolare   considerazione,   tra   l'altro,   le    seguenti
caratteristiche: 
      i) che talune risorse richiedono l'impiego di metodi estrattivi 
         simili; e 
     ii) che talune risorse possono essere valorizzate 
         contemporaneamente da piu' operatori impegnati nella  stessa
area, senza indebita interferenza reciproca. 
Le disposizioni  di  cui  sopra  non  impediscono  all'Autorita'   di
         approvare un programma  di  lavoro  relativo  a  piu'  d'una
         categoria di risorse presentato da uno stesso richiedente in
         una stessa area. 
   e) Rinunce di aree: 
   L'operatore gode in ogni momento del diritto di rinunciare, 
      parzialmente o per intero, ai suoi diritti nell'area coperta da 
      un programma di lavoro, senza incorrere in alcuna penale. 
   f) Protezione dell'ambiente marino: 
   Si stabiliscono norme, regolamenti e procedure al fine di 
      garantire l'effettiva protezione dell'ambiente marino contro 
      effetti dannosi derivati direttamente da attivita' condotte 
      nell'Area o dalla lavorazione di minerali, effettuata a bordo 
      di navi che si trovino immediatamente al di sopra del luogo di 
      estrazione, tenendo conto della misura in cui tali effetti 
      dannosi possono derivare direttamente da perforazione, 
      dragaggio, carotaggio e scavo, e da versamento, immissione e 
      scarico nell'ambiente marino  di  sedimenti,  rifiuti  o  altri
effluenti. 
   g) Produzione commerciale: 
   La produzione commerciale si ritiene iniziata se un operatore 
      intraprende operazioni estrattive intensive e a vasta scala, 
      che producano materiali in quantita' sufficiente a indicare 
      chiaramente che lo scopo principale di tali operazioni e' una 
      produzione a vasta scala, piuttosto che non una produzione 
      intesa alla raccolta di informazioni, al lavoro  di  analisi  o
alla sperimentazione di attrezzature o stabilimenti.