(Allegato III - art. 18)
                             Articolo 18 
                              Sanzioni 
1. I diritti del contraente  a  norma  di  contratto  possono  essere
sospesi o revocati solo nei casi seguenti: 
   a) se, nonostante i moniti dell'Autorita', il contraente ha 
      condotto le proprie attivita' in modo tale da determinare 
      violazioni volontarie, gravi e reiterate delle condizioni 
      fondamentali del contratto,  della  Parte  Xl  e  delle  norme,
regolamenti e procedure dell'Autorita'; oppure 
   b) se il contraente ha omesso di adeguarsi a una decisione 
      definitiva e vincolante presa nei suoi confronti dall'organismo
preposto alla soluzione delle dispute. 
2. Nel caso di una qualunque violazione del contratto oltre a  quelle
previste al numero  1,  a),  o  in  alternativa  alla  sospensione  o
rescissione previste al numero 1, a),  l'Autorita'  puo'  imporre  al
contraente  sanzioni  pecuniarie  commisurate  alla  gravita'   della
violazione. 
3.  Ad  eccezione  degli  ordini  emessi   in   caso   di   emergenza
conformemente all'articolo 162, 2, w), l'Autorita' non  puo'  rendere
esecutiva una decisione che comporti sanzioni pecuniarie, sospensione
o rescissione, fintanto che al contraente non sia stata accordata una
ragionevole  opportunita'  di  ricorrere  ai  rimedi  giurisdizionali
disponibili ai sensi della Parte Xl, sezione 5.