(Allegato III - art. 19)
                             Articolo 19 
                       Revisione del contratto 
1.  Quando  si  verificano  o  si  presume  che  possano  verificarsi
circostanze che, secondo il giudizio  dell'una  o  dell'altra  parte,
renderebbero il contratto  difforme  da  criteri  di  equita'  oppure
comprometterebbero  o  annullerebbero  gli  obiettivi  enunciati  nel
contratto stesso o nella  Parte  Xl,  le  parti  debbono  entrare  in
trattative per effettuare le necessarie revisioni. 
2. Un contratto concluso  conformemente  all'articolo  153,  3,  puo'
essere sottoposto a revisione solo con il consenso delle parti.