(Allegato III - art. 2)
                             Articolo 2 
                             Prospezione 
1. a) L'autorita' incoraggia la prospezione nell'Area. 
     b) La prospezione si effettua solo dopo che l'Autorita' ha 
        ricevuto un impegno scritto soddisfacente dal futuro 
        prospettore che manifesta la sua volonta' di rispettare la 
        presente Convenzione e le pertinenti norme, regolamenti e 
        procedure dell'Autorita' in materia di cooperazione ai 
        programmi di formazione di cui agli articoli 143 e 144 e di 
        protezione dell'ambiente marino, nonche' la sua 
        disponibilita'' ad accettare controlli in tal senso da parte 
        dell'Autorita'. Il futuro prospettore deve contemporaneamente 
        notificare all'Autorita' i limiti approssimativi dell'area  o
delle aree dove la prospezione verra' effettuata. 
     c) La prospezione puo' essere condotta simultaneamente da piu' 
        di un prospettore nella stessa area o aree. 
2. La prospezione non conferisce al prospettore alcun  diritto  sulle
risorse. Tuttavia egli puo' estrarre  una  ragionevole  quantita'  di
minerali da usare come campioni.