(Allegato III - art. 20)
                             Articolo 20 
                 Trasferimento di diritti e obblighi 
   I diritti e obblighi scaturiti  da  un  contratto  possono  essere
trasferiti solo con il consenso dell'Autorita' e in  accordo  con  le
norme, regolamenti e procedure di quest'ultima. L'Autorita' non deve,
senza validi motivi, rifiutare il proprio consenso  al  trasferimento
se il beneficiario potenziale e' a tutti gli effetti  un  richiedente
qualificato e si assume tutti gli  obblighi  del  cedente,  e  se  il
trasferimento non conferisce al beneficiario un programma  di  lavoro
la cui approvazione sarebbe interdetta per effetto  dell'Articolo  6,
3, c) del presente Allegato.