Articolo 20 Trasferimento di diritti e obblighi I diritti e obblighi scaturiti da un contratto possono essere trasferiti solo con il consenso dell'Autorita' e in accordo con le norme, regolamenti e procedure di quest'ultima. L'Autorita' non deve, senza validi motivi, rifiutare il proprio consenso al trasferimento se il beneficiario potenziale e' a tutti gli effetti un richiedente qualificato e si assume tutti gli obblighi del cedente, e se il trasferimento non conferisce al beneficiario un programma di lavoro la cui approvazione sarebbe interdetta per effetto dell'Articolo 6, 3, c) del presente Allegato.