(Allegato III - art. 21)
                             Articolo 21 
                        Normativa applicabile 
1. Il contratto e' disciplinato dalle clausole del contratto  stesso,
dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', dalla Parte XI e
dalle  altre  norme  del  diritto  internazionale   che   non   siano
incompatibili con la presente Convenzione. 
2. Ogni decisione definitiva emessa da una corte o  tribunale  avente
giurisdizione, in virtu' della presente Convenzione,  sui  diritti  e
obblighi dell'Autorita' e del contraente, e' esecutiva nel territorio
di ogni Stato contraente. 
3. Nessuno Stato contraente puo' imporre a un  contraente  condizioni
incompatibili con la Parte  Xl.  Tuttavia,  non  vengono  considerati
incompatibili con la Parte Xl le leggi e i regolamenti in materia  di
protezione ambientale o di altro argomento, applicati  da  uno  Stato
contraente ai contraenti posti sotto il suo patrocinio  o  alle  navi
battenti la sua bandiera, che  siano  piĀ¶  restrittivi  delle  norme,
regolamenti  e  procedure  adottati  dall'Autorita'  in  applicazione
dell'articolo 17, 2, f), del presente Allegato.