Articolo 22 Responsabilita' Il contraente e' responsabile e risponde di ogni danno derivante da atti illeciti commessi nel corso delle operazioni, tenendo conto di atti accessori od ommissioni imputabili all'Autorita'. Parimenti, l'Autorita' e' responsabile e risponde di ogni danno imputabile ad atti illeciti commessi nell'esercizio dei suoi poteri e funzioni, ivi incluse le violazioni previste all'articolo 168, 2, tenendo conto di atti accessori od ommissioni commesse dal contraente. In ogni caso il risarcimento deve corrispondere all'effettiva portata del danno.