(Allegato III - art. 22)
                             Articolo 22 
                           Responsabilita' 
   Il contraente e' responsabile e risponde di ogni  danno  derivante
da atti illeciti commessi nel corso delle operazioni,  tenendo  conto
di atti accessori od ommissioni imputabili all'Autorita'.  Parimenti,
l'Autorita' e' responsabile e risponde di ogni  danno  imputabile  ad
atti illeciti commessi nell'esercizio dei suoi poteri e funzioni, ivi
incluse le violazioni previste all'articolo 168, 2, tenendo conto  di
atti accessori od ommissioni commesse dal contraente. In ogni caso il
risarcimento deve corrispondere all'effettiva portata del danno.