(Allegato III - art. 3)
                             Articolo 3 
                     Esplorazione e sfruttamento 
1.  L'impresa,  gli  Stati  contraenti  e   i   soggetti   menzionati
all'articolo 153, 2, b), possono chiedere all'Autorita' di  approvare
programmi di lavoro in relazione all'attivita' nell'Area. 
2. L'Impresa puo' inoltrare tale richiesta per  una  qualunque  parte
dell'Area, ma le richieste sottoposte da altri soggetti, in relazione
ad  aree  riservate,  sono  subordinate  alle  ulteriori   condizioni
specificate all'articolo 9 del presente Allegato. 
3. L'esplorazione e lo sfruttamento debbono  essere  effettuati  solo
nelle aree specificate nei programmi di  lavoro  citati  all'articolo
153,  3,  e  approvati  dall'Autorita'  conformemente  alla  presente
Convenzione  e  alle  pertinenti  norme,  regolamenti   e   procedure
dell'Autorita'. 
4. Ogni programma di lavoro approvato deve: 
     a) essere conforme alla presente Convenzione e alle norme, 
        regolamenti e procedure dell'Autorita'; 
     b) prevedere il controllo da parte dell'Autorita' sulle 
        Attivita'  condotte  nell'Area   conformemente   all'articolo
153,4; 
     c) conferire all'operatore, conformemente alle norme, 
        regolamenti e procedure dell'Autorita', il diritto esclusivo 
        per l'esplorazione e lo sfruttamento delle categorie 
        specifiche di risorse nell'area prevista dal programma di 
        lavoro. Se tuttavia un richiedente sottopone un programma di 
        lavoro limitato alle sole fasi di esplorazione o 
        sfruttamento, il programma di lavoro approvato gli conferisce
diritti esclusivi solo in relazione a quelle fasi. 
5. Dopo l'approvazione da parte  dell'Autorita',  ogni  programma  di
lavoro, esclusi quelli  presentati  dall'Impresa,  viene  redatto  in
forma di contratto concluso tra l'Autorita'  e  il  richiedente  o  i
richiedenti.