(Allegato III - art. 4)
                             Articolo 4 
               Condizioni di idoneita' dei richiedenti 
1. I richiedenti, che non siano l'Impresa, sono idonei se  posseggono
la nazionalita' o il controllo e il patrocino richiesti  all'articolo
153, 2, b), e se rispettano le procedure e rispondono ai  criteri  di
idoneita'   enunciati   nelle   norme,   regolamenti   e    procedure
dell'Autorita'. 
2. Fatte  salve  le  disposizioni  del  numero  6,  tali  criteri  di
idoneita' riguardano  le  possibilita'  finanziarie  e  tecniche  del
richiedente e il suo adempimento di contratti precedentementi 
stipulati con l'Autorita' 
3. Ogni richiedente deve essere patrocinato dallo Stato contraente di
cui ha la nazionalita', salvo che non abbia  piu'  una  nazionalita',
come si verificherebbe nell'eventualita' di un'associazione o  di  un
consorzio di soggetti appartenenti a Stati  diversi,  nel  qual  caso
tutti  gli  Stati  contraenti  interessati  debbono  patrocinare   la
richiesta, o salvo che il richiedente sia effettivamente  controllato
da una altro Stato contraente o da soggetti aventi  la  nazionalita',
nel qual caso entrambi gli Stati contraenti  debbono  patrocinare  la
richiesta. I criteri e le procedure per l'applicazione dei  requisiti
del patrocinio debbono essere enunciati nelle  norme,  regolamenti  e
procedure dell'Autorita'. 
4. Lo Stato o gli Stati patrocinatori, in applicazione  dell'articolo
139,  hanno  la  responsabilita'  di  verificare,  conformemente   ai
rispettivi  ordinamenti  giuridici,  che  un   contraente   da   essi
patrocinato esegua le attivita' nell'Area conformemente alle  proprie
condizioni  contrattuali  e  ai  propri  vincoli  verso  la  presente
Convenzione. Allo Stato patrocinatore  non  possono  essere  tuttavia
imputabili eventuali danni derivati dal mancato rispetto  dei  propri
obblighi contrattuali da parte di un contraente da esso  patrocinato,
se lo Stato  contraente  ha  adottato  leggi,  regolamenti  e  misure
amministrative che, nell'ambito del suo ordinamento  giuridico,  sono
ragionevolmente idonei ad assicurare l'ottemperanza di tali  obblighi
da parte di persone poste sotto la sua giurisdizione. 
5. Le procedure per verificare l'idoneita' degli Stati contraenti che
sono richiedenti debbono tener conto della loro natura di Stati. 
6. I criteri di idoneita' prevedono che  ciascun  richiedente,  senza
eccezioni, si impegni contestualmente alla sua domanda: 
   a) ad accettare come esecutivi e a rispettare gli obblighi che gli 
       derivano ai sensi della Parte XI, nonche' le norme, 
       regolamenti e procedure dell'Autorita', le decisioni degli 
       organi  di  essa  e  i  propri  obblighi  contrattuali   verso
l'Autorita'; 
   b) ad accettare il controllo dell'Autorita' sulle attivita' 
       condotte  nell'Area,  secondo  il  disposto   della   presente
Convenzione; 
   c) a rimettere all'Autorita' un impegno scritto circa la propria 
       volonta' di assolvere i propri obblighi contrattuali in  buona
fede; 
   d) ad adempiere le disposizioni relative al trasferimento di 
       tecnologia, enunciate all'articolo 5 del presente Allegato.