Articolo 4 Condizioni di idoneita' dei richiedenti 1. I richiedenti, che non siano l'Impresa, sono idonei se posseggono la nazionalita' o il controllo e il patrocino richiesti all'articolo 153, 2, b), e se rispettano le procedure e rispondono ai criteri di idoneita' enunciati nelle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'. 2. Fatte salve le disposizioni del numero 6, tali criteri di idoneita' riguardano le possibilita' finanziarie e tecniche del richiedente e il suo adempimento di contratti precedentementi stipulati con l'Autorita' 3. Ogni richiedente deve essere patrocinato dallo Stato contraente di cui ha la nazionalita', salvo che non abbia piu' una nazionalita', come si verificherebbe nell'eventualita' di un'associazione o di un consorzio di soggetti appartenenti a Stati diversi, nel qual caso tutti gli Stati contraenti interessati debbono patrocinare la richiesta, o salvo che il richiedente sia effettivamente controllato da una altro Stato contraente o da soggetti aventi la nazionalita', nel qual caso entrambi gli Stati contraenti debbono patrocinare la richiesta. I criteri e le procedure per l'applicazione dei requisiti del patrocinio debbono essere enunciati nelle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'. 4. Lo Stato o gli Stati patrocinatori, in applicazione dell'articolo 139, hanno la responsabilita' di verificare, conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici, che un contraente da essi patrocinato esegua le attivita' nell'Area conformemente alle proprie condizioni contrattuali e ai propri vincoli verso la presente Convenzione. Allo Stato patrocinatore non possono essere tuttavia imputabili eventuali danni derivati dal mancato rispetto dei propri obblighi contrattuali da parte di un contraente da esso patrocinato, se lo Stato contraente ha adottato leggi, regolamenti e misure amministrative che, nell'ambito del suo ordinamento giuridico, sono ragionevolmente idonei ad assicurare l'ottemperanza di tali obblighi da parte di persone poste sotto la sua giurisdizione. 5. Le procedure per verificare l'idoneita' degli Stati contraenti che sono richiedenti debbono tener conto della loro natura di Stati. 6. I criteri di idoneita' prevedono che ciascun richiedente, senza eccezioni, si impegni contestualmente alla sua domanda: a) ad accettare come esecutivi e a rispettare gli obblighi che gli derivano ai sensi della Parte XI, nonche' le norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', le decisioni degli organi di essa e i propri obblighi contrattuali verso l'Autorita'; b) ad accettare il controllo dell'Autorita' sulle attivita' condotte nell'Area, secondo il disposto della presente Convenzione; c) a rimettere all'Autorita' un impegno scritto circa la propria volonta' di assolvere i propri obblighi contrattuali in buona fede; d) ad adempiere le disposizioni relative al trasferimento di tecnologia, enunciate all'articolo 5 del presente Allegato.