(Allegato III - art. 5)
                             Articolo 5 
                     Trasferimento di tecnologia 
1.  Nel  sottoporre  un  programma  di  lavoro,  ciascun  richiedente
fornisce all'Autorita' una descrizione generale  dell'attrezzatura  e
dei metodi che verranno  impiegati  nell'esecuzione  delle  attivita'
nell'Area e ogni altra informazione pertinente, che non si  riferisca
alla proprieta' industriale, sulle caratteristiche di tale tecnologia
e sui luoghi ove essa sia disponibile. 
2. Ciascun operatore comunica all'Autorita'  le  eventuali  revisioni
della descrizione e delle informazioni ad essa fornite in virtu'  del
numero  1,  ogni  qualvolta   viene   introdotta   una   modifica   o
un'innovazione tecnica sostanziale. 
3.  Ogni  contratto  relativo  alle  attivita'  effettuate  nell'Area
contiene i seguenti impegni a carico del contraente: 
   a) mettere a disposizione dell'Impresa, secondo condizioni e 
       modalita' commerciali eque e ragionevoli e ogni qualvolta 
       l'Autorita' lo richiede, la tecnologia impiegata per 
       effettuare attivita' nell'Area a norma del contratto, che il 
       contraente ha legalmente facolta' di trasferire. Cio' avviene 
       mediante licenze o altri accordi appropriati che il contraente 
       concorda con l'Impresa, che vengono specificati in un apposito 
       accordo complementare al contratto. Si puo' ricorrere a tale 
       impegno solo se l'Impresa constata la propria impossibilita' 
       di reperire sul mercato libero, a modalita' e condizioni 
       commerciali eque e ragionevoli, la stessa tecnologia  o  altra
parimenti efficace; 
   b) ottenere dal proprietario di qualunque tecnologia impiegata per 
       svolgere attivita' nell'Area a norma del contratto, che non 
       sia generalmente reperibile sul libero mercato e non ricada 
       nel disposto della lettera a), un impegno scritto a rendere 
       disponibile, ogni qualvolta l'Autorita' lo richiede, tale 
       tecnologia all'Impresa per mezzo di una licenza o altri 
       accordi appropriati nella stessa misura in cui essa viene 
       fornita al contraente secondo termini e condizioni commerciali 
       eque e ragionevoli. In mancanza di tale impegno, la tecnologia 
       in questione non puo' essere  utilizzata  dal  contraente  per
svolgere attivita' nell'Area; 
   c) ottenere dal proprietario per mezzo di un contratto esecutivo, 
       su richiesta dell'Impresa e purche' cio' sia fattibile senza 
       costi sostanziali per il contraente, il diritto legale di 
       trasferire all'Impresa qualunque tecnologia impiegata del 
       contraente per effettuare le attivita' nell'Area a norma del 
       contratto, che egli non sia legalmente in diritto di 
       trasferire e che non sia generalmente reperibile sul libero 
       mercato. Nei casi in cui esista un legame sostanziale di tipo 
       corporativo tra il contraente e il proprietario della 
       tecnologia, le caratteristiche di tale legame e il grado di 
       controllo o di influenza vengono valutati quando si debba 
       decidere se siano state prese tutte le ragionevoli misure per 
       acquisire tale diritto. Nei casi in cui il contraente eserciti 
       un controllo effettivo sul proprietario, il mancato 
       ottenimento dal proprietario di tale diritto legale influira' 
       sulla valutazione di sue eventuali successive richieste di 
       approvazione  di  un  programma  di  lavoro   da   parte   del
contraente; 
   d) facilitare all'Impresa, dietro sua domanda, l'acquisizione di 
       ogni tecnologia prevista alla lettera b), per mezzo di licenze 
       o altri accordi appropriati e a termini e condizioni 
       commerciali eque e ragionevoli, se l'Impresa decide di entrare 
       in  trattative  direttamente   con   il   proprietario   della
tecnologia; 
   e) adottare, a favore di uno Stato o gruppo di Stati in via di 
       sviluppo che abbiano inoltrato richiesta di un contratto ai 
       sensi dell'articolo 9 del presente Allegato, le stesse misure 
       descritte alle lettere a), b), c) e d), purche' esse siano 
       limitate allo sfruttamento di quella parte dell'area proposta 
       dal contraente che e' stata riservata in applicazione 
       dell'articolo 8 del presente Allegato, e purche' le attivita' 
       previste dal contratto sollecitato dallo Stato o gruppo di 
       Stati in via di sviluppo non implichino un trasferimento di 
       tecnologia a uno Stato terzo o ai soggetti aventi la sua 
       nazionalita'. L'obbligo previsto dalla presente disposizione 
       si applica solo a ogni contraente la cui  tecnologia  non  sia
stata gia' ad essa trasferita da quello stesso contraente. 
4. Le controversie relative agli impegni previsti al numero 3 e  alle
altre  clausole  dei   contratti   sono   soggette   alla   soluzione
obbligatoria prevista alla Parte XI, mentre  la  violazione  di  tali
impegni puo' comportate la sospensione o la rescissione del contratto
o sanzioni pecuniarie, conformemente  all'articolo  18  del  presente
Allegato. Le controversie  in  merito  all'equita'  e  ragionevolezza
delle condizioni commerciali offerte dal  contraente  possono  essere
sottoposte da una qualunque delle parti all'arbitrariato  commerciale
obbligatorio previsto dalle Norme di Arbitrato UNCITRAL  o  da  altre
norme essenziali analoghe,  prescritte  dalle  norme,  regolamenti  e
procedure dell'Autorita'. Se si accerta che l'offerta del  contraente
non si basa su condizioni e termini commerciali equi  e  ragionevoli,
al contraente verranno concessi 45 giorni per  ripetere  l'offerta  a
condizioni eque e  ragionevoli,  prima  che  l'Autorita'  prenda  una
decisione conformemente all'articolo 18 del presente Allegato. 
5. Se l'impresa non e'  in  grado  di  ottenere,  secondo  termini  e
condizioni commerciali eque e ragionevoli la  tecnologia  appropriata
per intraprendere nei tempi giusti l'estrazione e la lavorazione  dei
minerali  nell'Area,  sia  il  Consiglio  sia   l'Assemblea   possono
convocare un gruppo di Stati contraenti composto da  Stati  che  sono
impegnati in attivita' nell'Area,  da  Stati  che  hanno  patrocinato
oggetti impegnati nell'Area e da  Stati  che  hanno  accesso  a  tale
tecnologia. Tale gruppo, tramite consultazioni, adotta misure atte  a
garantire che la tecnologia sia resa disponibile all'Impresa  secondo
termini e condizioni commerciali eque e ragionevoli.  Ciascuno  Stato
contraente adotta tutte le misure idonee a  questo  fine  nell'ambito
del proprio ordinamento giuridico. 
6. Nell'eventualita' di azioni in compartecipazione con l'Impresa, il
trasferimento  di  tecnologia  avverra'  conformemente   ai   termini
previsti dagli accordi pertinenti a tali azioni. 
7. Gli impegni previsti  al  numero  3  vengono  inclusi  in  ciascun
contratto per l'esecuzione di attivita' nell'Area per un  periodo  di
10 anni a partire dall'inizio della produzione commerciale  da  parte
dell'Impresa e possono essere rivendicati nel corso di quel periodo. 
8. Ai fini del  presente  articolo,  per  "tecnologia"  si  intendono
l'attrezzatura specialistica e l'esperienza tecnica,  ivi  inclusi  i
manuali, i disegni tecnici, le istruzioni pratiche,  l'addestramento,
le  consulenze  e  l'assistenza  tecnica,  necessari   a   costruire,
mantenere e far funzionare un sistema produttivo, e il diritto legale
di usare questi elementi a questo fine su base non esclusiva.