Articolo 5 Trasferimento di tecnologia 1. Nel sottoporre un programma di lavoro, ciascun richiedente fornisce all'Autorita' una descrizione generale dell'attrezzatura e dei metodi che verranno impiegati nell'esecuzione delle attivita' nell'Area e ogni altra informazione pertinente, che non si riferisca alla proprieta' industriale, sulle caratteristiche di tale tecnologia e sui luoghi ove essa sia disponibile. 2. Ciascun operatore comunica all'Autorita' le eventuali revisioni della descrizione e delle informazioni ad essa fornite in virtu' del numero 1, ogni qualvolta viene introdotta una modifica o un'innovazione tecnica sostanziale. 3. Ogni contratto relativo alle attivita' effettuate nell'Area contiene i seguenti impegni a carico del contraente: a) mettere a disposizione dell'Impresa, secondo condizioni e modalita' commerciali eque e ragionevoli e ogni qualvolta l'Autorita' lo richiede, la tecnologia impiegata per effettuare attivita' nell'Area a norma del contratto, che il contraente ha legalmente facolta' di trasferire. Cio' avviene mediante licenze o altri accordi appropriati che il contraente concorda con l'Impresa, che vengono specificati in un apposito accordo complementare al contratto. Si puo' ricorrere a tale impegno solo se l'Impresa constata la propria impossibilita' di reperire sul mercato libero, a modalita' e condizioni commerciali eque e ragionevoli, la stessa tecnologia o altra parimenti efficace; b) ottenere dal proprietario di qualunque tecnologia impiegata per svolgere attivita' nell'Area a norma del contratto, che non sia generalmente reperibile sul libero mercato e non ricada nel disposto della lettera a), un impegno scritto a rendere disponibile, ogni qualvolta l'Autorita' lo richiede, tale tecnologia all'Impresa per mezzo di una licenza o altri accordi appropriati nella stessa misura in cui essa viene fornita al contraente secondo termini e condizioni commerciali eque e ragionevoli. In mancanza di tale impegno, la tecnologia in questione non puo' essere utilizzata dal contraente per svolgere attivita' nell'Area; c) ottenere dal proprietario per mezzo di un contratto esecutivo, su richiesta dell'Impresa e purche' cio' sia fattibile senza costi sostanziali per il contraente, il diritto legale di trasferire all'Impresa qualunque tecnologia impiegata del contraente per effettuare le attivita' nell'Area a norma del contratto, che egli non sia legalmente in diritto di trasferire e che non sia generalmente reperibile sul libero mercato. Nei casi in cui esista un legame sostanziale di tipo corporativo tra il contraente e il proprietario della tecnologia, le caratteristiche di tale legame e il grado di controllo o di influenza vengono valutati quando si debba decidere se siano state prese tutte le ragionevoli misure per acquisire tale diritto. Nei casi in cui il contraente eserciti un controllo effettivo sul proprietario, il mancato ottenimento dal proprietario di tale diritto legale influira' sulla valutazione di sue eventuali successive richieste di approvazione di un programma di lavoro da parte del contraente; d) facilitare all'Impresa, dietro sua domanda, l'acquisizione di ogni tecnologia prevista alla lettera b), per mezzo di licenze o altri accordi appropriati e a termini e condizioni commerciali eque e ragionevoli, se l'Impresa decide di entrare in trattative direttamente con il proprietario della tecnologia; e) adottare, a favore di uno Stato o gruppo di Stati in via di sviluppo che abbiano inoltrato richiesta di un contratto ai sensi dell'articolo 9 del presente Allegato, le stesse misure descritte alle lettere a), b), c) e d), purche' esse siano limitate allo sfruttamento di quella parte dell'area proposta dal contraente che e' stata riservata in applicazione dell'articolo 8 del presente Allegato, e purche' le attivita' previste dal contratto sollecitato dallo Stato o gruppo di Stati in via di sviluppo non implichino un trasferimento di tecnologia a uno Stato terzo o ai soggetti aventi la sua nazionalita'. L'obbligo previsto dalla presente disposizione si applica solo a ogni contraente la cui tecnologia non sia stata gia' ad essa trasferita da quello stesso contraente. 4. Le controversie relative agli impegni previsti al numero 3 e alle altre clausole dei contratti sono soggette alla soluzione obbligatoria prevista alla Parte XI, mentre la violazione di tali impegni puo' comportate la sospensione o la rescissione del contratto o sanzioni pecuniarie, conformemente all'articolo 18 del presente Allegato. Le controversie in merito all'equita' e ragionevolezza delle condizioni commerciali offerte dal contraente possono essere sottoposte da una qualunque delle parti all'arbitrariato commerciale obbligatorio previsto dalle Norme di Arbitrato UNCITRAL o da altre norme essenziali analoghe, prescritte dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'. Se si accerta che l'offerta del contraente non si basa su condizioni e termini commerciali equi e ragionevoli, al contraente verranno concessi 45 giorni per ripetere l'offerta a condizioni eque e ragionevoli, prima che l'Autorita' prenda una decisione conformemente all'articolo 18 del presente Allegato. 5. Se l'impresa non e' in grado di ottenere, secondo termini e condizioni commerciali eque e ragionevoli la tecnologia appropriata per intraprendere nei tempi giusti l'estrazione e la lavorazione dei minerali nell'Area, sia il Consiglio sia l'Assemblea possono convocare un gruppo di Stati contraenti composto da Stati che sono impegnati in attivita' nell'Area, da Stati che hanno patrocinato oggetti impegnati nell'Area e da Stati che hanno accesso a tale tecnologia. Tale gruppo, tramite consultazioni, adotta misure atte a garantire che la tecnologia sia resa disponibile all'Impresa secondo termini e condizioni commerciali eque e ragionevoli. Ciascuno Stato contraente adotta tutte le misure idonee a questo fine nell'ambito del proprio ordinamento giuridico. 6. Nell'eventualita' di azioni in compartecipazione con l'Impresa, il trasferimento di tecnologia avverra' conformemente ai termini previsti dagli accordi pertinenti a tali azioni. 7. Gli impegni previsti al numero 3 vengono inclusi in ciascun contratto per l'esecuzione di attivita' nell'Area per un periodo di 10 anni a partire dall'inizio della produzione commerciale da parte dell'Impresa e possono essere rivendicati nel corso di quel periodo. 8. Ai fini del presente articolo, per "tecnologia" si intendono l'attrezzatura specialistica e l'esperienza tecnica, ivi inclusi i manuali, i disegni tecnici, le istruzioni pratiche, l'addestramento, le consulenze e l'assistenza tecnica, necessari a costruire, mantenere e far funzionare un sistema produttivo, e il diritto legale di usare questi elementi a questo fine su base non esclusiva.