(Allegato III - art. 6)
                             Articolo 6 
                 Approvazione di programmi di lavoro 
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione e
successivamente ogni quattro mesi, l'Autorita'  prende  in  esame  le
proposte di programmi di lavoro. 
2. Nell'esaminare una richiesta di approvazione di  un  programma  di
lavoro redatto in  forma  di  contratto,  l'Autorita'  innanzi  tutto
accerta che: 
   a) il richiedente abbia rispettato le procedure di richiesta 
      previste dall'Articolo 4 del presente Allegato, e abbia 
      espresso all'Autorita' gli impegni e le garanzie richieste da 
      quello stesso articolo. In caso di non osservanza di tali 
      procedure o in assenza di tali impegni e garanzie il 
      richiedente avra'  45  giorni  di  tempo  per  ovviare  a  tali
inconvenienti; 
   b) il richiedente possegga l'idoneita' prevista all'articolo 4 del 
      presente Allegato. 
3. Tutti i programmi di lavoro proposti vengono esaminati nell'ordine
in cui sono ricevuti. Essi debbono  essere  conformi  e  disciplinati
dalle pertinenti disposizioni  della  presente  Convenzione  e  dalle
norme,  regolamenti  e  procedure  dell'Autorita',  ivi  comprese  le
disposizioni in materia di requisiti operativi, contributi finanziari
e impegni relativi al trasferimento di tecnologia. Se i programmi  di
lavoro proposti sono conformi a  tali  disposizioni,  l'Autorita'  li
approva purche' siano in accordo con le  condizioni  uniformi  e  non
discriminatorie  contenute  nelle  norme,  regolamenti  e   procedure
dell'Autorita', a meno che: 
   a) l'area interessata dal programma di lavoro proposto sia, in 
      parte o per intero, compresa in un programma di lavoro gia' 
      approvato o in un programma di lavoro precedentemente proposto 
      sul quale  l'Autorita'  non  abbia  ancora  deliberato  in  via
definitiva; 
   b) l'area interessata dal programma di lavoro proposto venga, in 
      parte  o  per  intero,  esclusa  dall'Autorita'   conformemente
all'articolo 162, 2, x); oppure 
   c) il programma di lavoro proposto sia stato presentato o 
      patrocinato  da  uno  Stato  contraente   che   gia'   ottenuto
l'approvazione di: 
      i) programmi di lavoro per l'esplorazione e lo sfruttamento di 
         giacimenti di noduli polimetallici in aree non riservate la 
         cui superficie, aggiunta a quella dell'una o dell'altra 
         parte dell'area interessata dal programma di lavoro 
         proposto, occupi oltre il 30% di un'area circolare di 
         400.000 km2 misurati dal centro dell'una o dell'altra  parte
dell'interessata dal programma di lavoro proposto; 
     ii) programmi di lavoro per l'esplorazione e lo sfruttamento di 
         giacimenti di noduli polimetallici in aree non riservate che 
         complessivamente costituiscano il 2% della superficie totale 
         dell'area che non sia riservata  o  non  sia  stata  esclusa
dallo sfruttamento in virtu' dell'articolo 162, 2, x). 
4. Ai fini dell'applicazione della regola di cui al numero 3  c),  un
programma di lavoro presentato da una  societa'  o  da  un  consorzio
viene assegnato secondo criteri di  proporzionalita'  fra  gli  Stati
contraenti patrocinati interessati,  conformemente  all'articolo  4,3
del presente Allegato. L'Autorita' puo' approvare programmi di lavoro
che ricadono sotto il numero 3, c) se e' certa che tale  approvazione
non  permette,  a  uno  Stato  contraente  o  a  soggetti   da   esso
patrocinati,  di  monopolizzare   le   attivita'   nell'Area   o   di
estromettere altri Stati contraenti dalle attivita' nell'Area. 
5. Nonostante il numero 3, a), scaduto il periodo interinale  di  cui
all'articolo 151 3, l'Autorita' puo' adottare, per  mezzo  di  norme,
regolamenti e procedure, altre procedure e criteri  coerenti  con  la
presente Convenzione per  stabilire,  nel  caso  sia  necessaria  una
selezione tra i piu' richiedenti per una stessa  area,  a  quali  tra
questi verranno approvati i programmi di  lavoro.  Tali  procedure  e
criteri debbono garantire l'approvazione equa e  non  discriminatoria
dei programmi di lavoro.