(Allegato III - art. 7)
                             Articolo 7 
Selezione tra coloro  cha  avanzano  richiesta  di  autorizzazione  a
                              produrre 
1. Sei mesi dopo l'entrata in vigore  della  presente  Convenzione  e
successivamente   ogni   quattro   mesi,   l'Autorita'   prende    in
considerazione le richieste di autorizzazioni a  produrre  presentate
nel  periodo  immediatamente  precedente.  L'Autorita'   concede   le
approvazioni richieste purche' esse possano  essere  tutte  approvate
senza  che  sia  oltrepassato  il  limite  di  produzione  o  purche'
l'Autorita' non contravvenga  agli  obblighi  assunti  in  virtu'  di
accordi  o  intese  commerciali  di  cui  sia  parte,  come  previsto
all'articolo 151. 
2. Quando si deve operare  una  selezione  tra  piu'  richiedenti  di
autorizzazioni a produrre, in conseguenza del  limite  di  produzione
previsto all'articolo 151, numeri da 2 a 7, o negli obblighi  assunti
dall'Autorita' in virtu' di accordi o intese commerciali di  cui  sia
parte, secondo quanto previsto all'articolo 151, 1, l'Autorita'  deve
effettuare la  selezione  sulla  base  di  criteri  oggettivi  e  non
dicriminatori stabiliti nelle norme, regolamenti e procedure da  essa
emanati. 
3. Nell'applicare il numero  2,  l'Autorita'  da'  la  precedenza  ai
richiedenti che: 
   a) diano maggiori garanzie di rendimento, tenuto conto dei loro 
      requisiti finanziari e tecnici e delle loro prestazioni, se del 
      caso, in  occasione  di  programmi  di  lavoro  precedentemente
approvati; 
   b) offrano all'Autorita' prospettive di vantaggi finanziari piu' 
      immediati, tenendo conto della prevista data  di  inizio  della
produzione commerciale; 
   c) abbiano gia' investito la maggior parte delle risorse nella 
      prospezione o nell'esplorazione. 
4. I richiedenti che non sono stati  selezionati  in  nessun  periodo
hanno la precedenza nei periodi successivi fintanto che non ottengano
un'autorizzazione a produrre. 
5. La selezione deve essere effettuata tenendo conto della necessita'
di migliorare le  opportunita'  di  tutti  gli  Stati  contraenti  di
partecipare alle attivita' nell'Area e della necessita' di evitare il
monopolio di tali attivita', indipendentemente dal sistema sociale ed
economico di tali Stati o dallo loro posizione geografica, al fine di
evitare discriminazioni a danno di un qualunque Stato o sistema. 
6. Ogni qualvolta e' in corso di sfruttamento un minor numero di aree
riservate che di aree non riservate, hanno la precedenza le 
domande di autorizzazione a produrre nelle aree riservate. 
7. Le decisioni previste dal presente articolo vengono  prese  quanto
prima alla fine di ciascun periodo.