Articolo 8 Riserva di aree Ciascuna domanda, salvo quelle inoltrate per aree riservate dall'Impresa o da qualunque altro soggetto, deve coprire una superficie, che non necessariamente deve essere unica superficie ininterrotta, abbastanza ampia e di valore commerciale stimato sufficiente a permettere due operazioni di estrazione mineraria. Il richiedente deve indicare le coordinate che dividono l'area in due parti di valore commerciale stimato equivalente e deve comunicare tutti i dati da esso raccolti in entrambe le parti. Senza pregiudizio dei poteri dell'Autorita' conformemente all'articolo 17 del presente Allegato, i dati da comunicare relativamente ai noduli polimetallici debbono riguardare la mappatura, il campionamento, la concentrazione dei noduli e i metalli in esso contenuti. Entro 45 giorni dalla ricezione di tali dati, l'Autorita' designa la parte delle due che sara' riservata esclusivamente alle attivita' che essa condurra' attraverso l'Impresa o congiuntamente con Stati in via di sviluppo. Tale designazione puo' essere differita di ulteriori 45 giorni se l'Autorita' incarica un esperto indipendente di accertare se tutti i dati richiesti dal presente articolo sono stati comunicati. L'area designata diventa un'area riservata non appena il programma di lavoro per l'area non riservata e' stato approvato e il contratto e' stato firmato.