(Allegato III - art. 8)
                             Articolo 8 
                           Riserva di aree 
Ciascuna  domanda,  salvo  quelle  inoltrate   per   aree   riservate
dall'Impresa  o  da  qualunque  altro  soggetto,  deve  coprire   una
superficie, che non  necessariamente  deve  essere  unica  superficie
ininterrotta,  abbastanza  ampia  e  di  valore  commerciale  stimato
sufficiente a permettere due operazioni di estrazione  mineraria.  Il
richiedente deve indicare le coordinate che dividono  l'area  in  due
parti di valore commerciale stimato  equivalente  e  deve  comunicare
tutti i dati da esso raccolti in entrambe le parti. Senza pregiudizio
dei poteri dell'Autorita' conformemente all'articolo 17 del  presente
Allegato, i dati da comunicare relativamente ai noduli  polimetallici
debbono riguardare la mappatura, il campionamento, la  concentrazione
dei noduli e i metalli in  esso  contenuti.  Entro  45  giorni  dalla
ricezione di tali dati, l'Autorita' designa la parte  delle  due  che
sara' riservata esclusivamente  alle  attivita'  che  essa  condurra'
attraverso l'Impresa o congiuntamente con Stati in via  di  sviluppo.
Tale designazione puo' essere differita di  ulteriori  45  giorni  se
l'Autorita' incarica un esperto indipendente di accertare se tutti  i
dati richiesti dal presente articolo sono  stati  comunicati.  L'area
designata diventa un'area riservata non appena il programma di lavoro
per l'area non riservata e' stato approvato e il contratto  e'  stato
firmato.