(Allegato III - art. 9)
                             Articolo 9 
                   Attivita' nelle aree riservate 
1. All'Impresa viene concessa la possibilita' di decidere se  intende
intraprendere attivita' in  ciascun'area  riservata.  Tale  decisione
puo' essere presa in qualunque momento, a meno  che  l'Autorita'  non
riceva  una  notifica  conformemente  al  numero  4,  nel  qual  caso
l'Impresa  deve  prendere  una  decisione  in  un  lasso   di   tempo
ragionevole.  L'Impresa  puo'  decidere  di   sfruttare   tale   area
nell'ambito di azioni in compartecipazione con  lo  Stato  o  con  il
soggetto interessato. 
2. L'Impresa puo' stipulare contratti per l'esecuzione di  una  parte
delle proprie attivita' conformemente all'Allegato IV,  articolo  12.
Puo' anche aderire ad azioni in compartecipazione per la condotta  di
tali attivita' con altri  soggetti  abilitati  a  condurre  attivita'
nell'Area  in  virtu'  dell'articolo  153,  2b).  Nel   prendere   in
considerazione  tali  azioni  in  compartecipazione,  l'Impresa  deve
offrire la possibilita' di una partecipazione  effettiva  agli  Stati
contraenti che siano Stati in via di sviluppo e ai soggetti aventi la
loro nazionalita'. 
3. L'Autorita' puo' prescrivere, nelle proprie norme,  regolamenti  e
procedure, requisiti e condizioni fondamentali e procedurali per tali
contratti e azioni in compartecipazione. 
4. Qualunque Stato contraente che sia uno Stato in via di sviluppo  o
una qualunque persona fisica o giuridica da esso patrocinata e  posta
sotto il controllo effettivo di tale Stato o di un altro Stato in via
di sviluppo che sia un richiedente qualificato, o un qualunque gruppo
di Stati o  persone  su  citati,  puo'  notificare  all'Autorita'  la
propria intenzione di presentare un programma di lavoro conformemente
all'articolo  6  del  presente  Allegato,  relativamente  a   un'area
riservata. Tale programma di lavoro sara' preso in considerazione  se
l'Impresa decide, in virtu' del numero 1, di non  condurre  attivita'
in quell'area.