Articolo 9 Attivita' nelle aree riservate 1. All'Impresa viene concessa la possibilita' di decidere se intende intraprendere attivita' in ciascun'area riservata. Tale decisione puo' essere presa in qualunque momento, a meno che l'Autorita' non riceva una notifica conformemente al numero 4, nel qual caso l'Impresa deve prendere una decisione in un lasso di tempo ragionevole. L'Impresa puo' decidere di sfruttare tale area nell'ambito di azioni in compartecipazione con lo Stato o con il soggetto interessato. 2. L'Impresa puo' stipulare contratti per l'esecuzione di una parte delle proprie attivita' conformemente all'Allegato IV, articolo 12. Puo' anche aderire ad azioni in compartecipazione per la condotta di tali attivita' con altri soggetti abilitati a condurre attivita' nell'Area in virtu' dell'articolo 153, 2b). Nel prendere in considerazione tali azioni in compartecipazione, l'Impresa deve offrire la possibilita' di una partecipazione effettiva agli Stati contraenti che siano Stati in via di sviluppo e ai soggetti aventi la loro nazionalita'. 3. L'Autorita' puo' prescrivere, nelle proprie norme, regolamenti e procedure, requisiti e condizioni fondamentali e procedurali per tali contratti e azioni in compartecipazione. 4. Qualunque Stato contraente che sia uno Stato in via di sviluppo o una qualunque persona fisica o giuridica da esso patrocinata e posta sotto il controllo effettivo di tale Stato o di un altro Stato in via di sviluppo che sia un richiedente qualificato, o un qualunque gruppo di Stati o persone su citati, puo' notificare all'Autorita' la propria intenzione di presentare un programma di lavoro conformemente all'articolo 6 del presente Allegato, relativamente a un'area riservata. Tale programma di lavoro sara' preso in considerazione se l'Impresa decide, in virtu' del numero 1, di non condurre attivita' in quell'area.