(Allegato IV - art. 10)
                             Articolo 10 
                      Ripartizione dei profitti 
1. Fatto salvo il numero 3, l'Impresa versa all'Autorita' le somme di
cui all'Allegato III, articolo 13, o i loro equivalenti. 
2.  L'Assemblea   puo',   su   raccomandazione   del   Consiglio   di
amministrazione,  determinare   quale   quota   del   reddito   netto
dell'Impresa  deve  essere  accantonata  per  costituire  le  riserve
dell'Impresa.   Le   somme   restanti   devono   essere    trasferite
all'Autorita'. 
3. Durante un periodo iniziale necessario affinche' l'Impresa diventi
autosufficiente, periodo che non deve superare i 10  anni  a  partire
dall'inizio della  sua  produzione  commerciale,  l'Assemblea  esenta
l'Impresa dai pagamenti di cui al numero 1 e destina tutto il reddito
netto dell'Impresa alle riserve.