(Allegato IV - art. 11)
                             Articolo 11 
                         Risorse finanziarie 
1. Le risorse finanziarie dell'Impresa comprendono: 
a) le somme ricevute dall'Autorita' conformemente  all'articolo  173,
2, b); 
b) i contributi volontari versati dagli Stati contraenti  allo  scopo
di finanziare le attivita' dell'Impresa: 
c) le somme prese in prestito dall'Impresa conformemente ai numeri  2
e 3; 
d) i proventi dell'Impresa derivanti dalle sue attivita'; 
e) altri fondi messi a disposizione dell'Impresa per  permetterle  di
iniziare le sue operazioni  nel  piu'  breve  tempo  possibile  e  di
svolgere le sue funzioni. 
2. a) L'Impresa ha il potere di prendere in prestito dei fondi  e  di
fornire quelle garanzie collaterali o di altro genere che  essa  puo'
determinare. Prima della vendita pubblica delle sue obbligazioni  sui
mercati finanziari o nella valuta di uno Stato contraente,  l'Impresa
deve avere il consenso di tale Stato contraente.  L'ammontare  totale
dei prestiti viene approvato dal  Consiglio  su  raccomandazione  del
Consiglio di amministrazione. 
     b) Gli Stati contraenti  devono  in  ogni  modo  ragionevole  di
appoggiare le richieste di prestiti da parte dell'Impresa sui mercati
finanziari e a istituzioni finanziarie internazionali. 
3. a) L'Impresa e' fornita delle risorse finanziarie  necessarie  per
esplorare e sfruttare un sito minerario, e per trasportare,  trattare
e commercializzare i minerali che vi ha estratto  ed  il  nichel,  il
rame, il cobalto ed il manganese ottenuti, e per coprire le sue spese
amministrative iniziali. L'ammontare di dette risorse ed i criteri  e
gli elementi per i loro adattamenti sono inseriti  dalla  Commissione
Preparatoria  nel  progetto  di  norme,   regolamenti   e   procedure
dell'Autorita'. 
     b)  Tutti  gli   Stati   contraenti   mettono   a   disposizione
dell'Impresa un importo equivalente alla meta' delle risorse  di  cui
alla lettera a), sotto la forma di prestiti  a  lungo  termine  senza
interessi, conformemente alla tabella dei contributi stabiliti per il
bilancio ordinario delle Nazioni Unite in vigore nel momento in cui i
contributi vengono versati, modificato per tenere conto  degli  Stati
che non sono membri delle Nazioni Unite.  I  debiti  sorti  a  carico
dell'Impresa nel procurarsi l'altra meta' delle  risorse  finanziarie
sono garantiti da  tutti  gli  Stati  contraenti  secondo  la  stessa
tabella. 
     c) Se il totale dei contributi finanziari degli Stati contraenti
e' inferiore alle risorse da mettere a disposizione  dell'Impresa  ai
sensi della lettera.  a),  l'Assemblea,  nella  sua  prima  sessione,
esamina, la consistenza del  disavanzo  ed  adotta  per  consenso  le
misure necessarie  ad  affrontare  questo  disavanzo,  tenendo  conto
dell'obbligo degli Stati contraenti ai sensi delle lettere a) e b)  e
di ogni raccomandazione della Commissione Preparatoria. 
d) i) Ogni Stato membro, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente Convenzione,  od  entro  30  giorni  dal  deposito  del  suo
strumento di ratifica o di adesione,  valendo  tra  le  due  la  data
successiva,   deposita   presso   l'Impresa   dei   vaglia   cambiari
irrevocabili, non negoziabili, non produttivi di interessi fino  alla
concorrenza  dell'ammontare  della  sua  quota  di   prestiti   senza
interessi previsti dalla lettera b). 
    ii) Il Consiglio di  amministrazione  prepara,  appena  possibile
dopo  l'entrata  in  vigore  della  presente  Convenzione,  e  quindi
annualmente  od  ad  altri  intervalli  appropriati,  uno  stato   di
previsione  quantitativo  e  temporale  delle  sue  esigenze  per  il
finanziamento delle sue  spese  amministrative  e  per  le  attivita'
svolte dall'Impresa, conformemente all'articolo 170  ed  all'articolo
12 del presente Allegato. 
   iii) L'Impresa successivamente  notifica  agli  Stati  contraenti,
tramite l'Autorita', l'importo delle loro rispettive quote  richieste
per  queste  spese,  determinato  conformemente  al  numero  3,   b).
L'Impresa  incassa  questi  importi  di  vaglia   cambiari   fino   a
concorrenza degli importi necessari a finanziare le spese  menzionate
nello  stato  di  previsione  con  riferimento  ai   prestiti   senza
interesse. 
    iv)  gli  Stati  contraenti,  a  seguito  della  ricezione  della
notifica, mettono a  disposizione  dell'Impresa  le  loro  rispettive
quote di garanzie del debito, conformemente alla lettera b). 
e) i) Se l'Impresa lo richiede, gli Stati contraenti possono  fornire
delle garanzie del debito in aggiunta a quelle  previste  secondo  la
tabella di cui alla lettera b). 
     ii) In luogo delle garanzie del  debito,  uno  Stato  contraente
puo' versare all'Impresa un contributo volontario di un importo  pari
alla parte dei debiti che dovrebbe altrimenti garantire. 
f) Il rimborso dei prestiti con interesse ha priorita'  sul  rimborso
dei  prestiti  senza  interesse.  Il  rimborso  dei  prestiti   senza
interesse avviene conformemente al piano adottato dall'Assemblea,  su
raccomandazione   del   Consiglio   e   parere   del   Consiglio   di
amministrazione. Nell'espletamento delle sue funzioni il Consiglio di
amministrazione  opera  conformemente  alle  disposizioni  pertinenti
contenute nelle norme, regolamenti  e  procedure  dell'Autorita'  che
tengono conto della  suprema  importanza  di  assicurare  l'effettivo
funzionamento dell'Impresa ed,  in  particolare,  assicurare  la  sua
indipendenza finanziaria. 
g)  I  fondi  a  disposizione  dell'Impresa  consistono   di   valuta
utilizzabile liberamente o di valuta che sia liberamente  disponibile
ed effettivamente utilizzabile  nei  principali  mercati  dei  cambi.
Queste valute vengono indicate nelle norme, nei regolamenti  e  nelle
procedure  dell'Autorita'   conformemente   alla   prassi   monetaria
internazionale  prevalente.  Salvo  quanto  disposto  nel  numero  2,
nessuno Stato contraente mantiene o impone restrizioni  relativamente
alla possibilita' per l'Impresa di detenere,  utilizzare  o  cambiare
tali somme. 
h) Per "Garanzia del debito" si intende la promessa effettuata da uno
Stato contraente ai creditori dell'Impresa di onorare,  nella  misura
prevista  dalla  tabella   appropriata,   gli   obblighi   finanziari
dell'Impresa coperti dalla garanzia,  dopo  la  notifica  allo  Stato
contraente, da parte dei creditori, dell'inadempimento  dell'Impresa.
Le procedure di pagamento di tali  obblighi  avvengono  conformemente
alle norme, ai regolamenti ed alle procedure dell'Autorita'. 
4. I fondi, le entrate e le spese dell'Impresa devono essere separati
da quelli dell'Autorita'. Il  presente  articolo  non  impedisce  che
l'Impresa concluda con l'Autorita' degli accordi  relativamente  alle
installazioni, al personale ed ai servizi, o degli  accordi  relativi
al rimborso delle spese di amministrazione pagate dall'una per  conto
dell'altra. 
5. I documenti,  i  libri  e  le  scritture  contabili  dell'Impresa,
inclusi i suoi rendiconti finanziari annuali,  sono  verificati  ogni
anno ad opera di un revisore indipendente nominato dal Consiglio.