(Allegato IV - art. 12)
                             Articolo 12 
                             Operazioni 
1. L'Impresa propone al Consiglio dei  progetti  per  lo  svolgimento
delle attivita' di cui all'articolo 170. Tali proposte comprendono un
piano di  lavoro  formale  per  iscritto  delle  attivita'  nell'Area
conformemente all'articolo 153, 3, e tutte quelle altre  informazioni
e dati che, di volta in volta, possono essere richiesti per  la  loro
valutazione da parte della Commissione  giuridica  e  tecnica  e  per
l'approvazione da parte del Consiglio. 
2. A seguito dell'approvazione  da  parte  del  Consiglio,  l'Impresa
esegue il progetto  sulla  base  del  piano  di  lavoro  formale  per
iscritto di cui al numero 1. 
3. a) Se L'Impresa non possiede i beni ed i servizi necessari per  le
sue operazioni, essa puo' procurarseli. A tale scopo,  essa  bandisce
delle gare di appalto e stipula i contratti con gli offerenti la  cui
offerta sia la piu' vantaggiosa sotto il profilo delle qualita',  del
prezzo e della data di consegna. 
b) Se piu' di una offerta risponde a queste condizioni, il  contratto
e aggiudicato conformemente: 
     i)  al  principio  di  non   discriminazione   sulla   base   di
considerazioni politiche o di altra  natura  non  rilevanti  rispetto
allo svolgimento delle operazioni con la necessaria diligenza ed 
efficienza; e 
    ii) alle direttive approvate dal Consiglio con  riferimento  alle
preferenze da accordarsi ai beni  ed  ai  servizi  provenienti  dagli
Stati in via di sviluppo, compresi tra questi,  gli  Stati  privi  di
litorale e quelli geograficamente svantaggiati. 
c) Il Consiglio di amministrazione  puo'  adottare  delle  norme  che
fissino le circostanze speciali in presenza delle quali e'  possibile
derogare, nel miglior interesse dell'Impresa, all'obbligo di  bandire
delle gare di appalto. 
4. L'Impresa ha la proprieta' di tutti minerali e  sostanze  trattate
che essa produce. 
5. L'Impresa vende i suoi prodotti su basi non discriminatorie.  Essa
non effettua sconti di carattere non commerciale. 
6. Senza alcun pregiudizio per i poteri generali o speciali conferiti
all'Impresa in base ad altre disposizioni della presente Convenzione,
l'Impresa esercita i  poteri  necessari  per  la  condotta  dei  suoi
affari. 
7. L'Impresa non interferisce nelle questioni politiche  degli  Stati
contraenti; ne e' influenzata nelle sue  decisioni  dall'orientamento
politico dello Stato contraente coinvolto. Per le sue decisioni  sono
rilevanti soltanto  le  considerazioni  di  carattere  commerciale  e
queste considerazioni sono valutate in modo imparziale,  in  modo  da
raggiungere gli scopi indicati nell'articolo 1 del presente Allegato.