(Allegato IV - art. 13)
                             Articolo 13 
              Status giuridico, privilegi ed immunita' 
1. Per permettere all'Impresa  di  esercitare  le  sue  funzioni,  lo
status, i privilegi e le immunita' definiti  nel  presente  articolo,
sono accordati all'Impresa nei territori degli Stati contraenti.  Per
dare effetto a questo principio, l'Impresa  e  gli  Stati  contraenti
possono, se necessario, stipulare degli accordi speciali. 
2. L'Impresa ha la capacita' giuridica necessaria per  esercitare  le
sue funzioni e per raggiungere i suoi scopi  e,  in  particolare,  la
capacita': 
a) di stipulare contratti, accordi di compartecipazione ed altri tipi
di accordi, compresi gli accordi con gli Stati  e  le  organizzazioni
internazionali; 
b) di acquistare, locare, detenere ed alienare beni sia immobili  che
mobili; 
c) di essere parte nelle procedure giudiziarie. 
3.  a)  Delle  azioni  giudiziarie  possono  essere  esperite  contro
l'Impresa soltanto innanzi al tribunale dotato di competenza  in  uno
Stato contraente nel territorio nel quale l'Impresa: 
   i) ha un ufficio o delle installazioni; 
  ii) ha nominato un rappresentante al fine di ricevere notificazioni
di atti processuali; 
 iii) ha stipulato un contratto di beni e servizi; 
  iv) ha emesso dei titoli; o 
   v) e' altrimenti impegnata in una attivita' commerciale. 
b) I beni e gli attivi dell'Impresa, ovunque si trovino e chiunque li
detenga, sono esenti  da  ogni  tipo  di  sequestro,  pignoramento  o
procedura esecutiva prima dell'emissione di una decisione  definitiva
nei confronti dell'Impresa. 
4. a) I beni e gli attivi dell'Impresa, ovunque si trovino e chiunque
li detenga, sono esenti da requisizioni,  confische,  espropri  e  da
ogni forma di sequestro da parte del potere esecutivo o legislativo. 
b) I beni e gli attivi dell'Impresa, ovunque si trovino e chiunque li
detenga,  sono  esenti  da  restrizioni,  regolamenti,  controlli   e
moratorie di carattere discriminatorio, quale che sia la loro natura. 
c) L'Impresa ed i suoi dipendenti rispettano le  leggi  locali  ed  i
regolamenti di ogni Stato o territorio in cui  l'Impresa  od  i  suoi
dipendenti svolgano delle  attivita'  industriali  e  commerciali  od
agiscano altrimenti. 
d) Gli Stati contraenti assicurano che  l'Impresa  goda  di  tutti  i
diritti, privilegi ed immunita' da loro accordati a quei soggetti che
svolgono attivita' commerciali  nei  loro  territori.  Tali  diritti,
privilegi  ed  immunita'  vengono   accordati   all'Impresa   secondo
modalita'  non  meno  favorevoli  di  quelle  accordate  ai  soggetti
impegnati in simili attivita' commerciali. Se dei privilegi  speciali
sono concessi dagli Stati contraenti agli Stati in via di sviluppo od
alle loro imprese commerciali, l'Impresa,gode di questi privilegi  su
una base preferenziale analoga. 
e) Gli Stati contraenti possono accordare degli  incentivi,  diritti,
privilegi ed immunita' speciali all'Impresa senza che siano tenuti ad
accordare tali incentivi, diritti, privilegi  ed  immunita'  speciali
alle altre imprese commerciali. 
5. L'Impresa negozia con i Paesi ospitanti nei quali sono  situati  i
suoi uffici ed installazioni l'esenzione dalla tassazione diretta  ed
indiretta. 
6. Ogni Stato contraente adotta le misure necessarie per dare effetto
nel proprio ordinamento ai principi enunciati dal  presente  Allegato
ed informa l'Impresa della specifica misura che ha adottato. 
7. L'impresa puo' rinunciare, nella misura e  secondo  le  condizioni
che essa decide, ad ogni privilegio ed immunita' che le  conferiscono
il presente articolo o gli accordi speciali di cui al numero 1.