(Allegato IV - art. 5)
                             Articolo 5 
                   Il Consiglio di amministrazione 
1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da  15  membri  eletti
dall'Assemblea conformemente all'articolo 160, 2,  c).  Nell'elezione
dei membri del Consiglio di amministrazione, occorre tenere conto del
principio della equa  distribuzione  geografica.  Nel  sottoporre  le
candidature per la  elezione  nel  Consiglio  di  amministrazione,  i
membri dell'Autorita' tengono conto della necessita' di nominare  dei
candidati che abbiano il piu' alto livello di competenza,  con  delle
qualifiche  in  settori  pcrtinenti  in   modo   da   assicurare   la
attuabilita' ed il successo dell'Impresa. 
2. I membri del Consiglio sono eletti  per  quattro  anni  e  possono
essere rieletti;  va  tenuto  in  debito  conto  il  principio  della
rotazione dei seggi. 
3. I membri del Consiglio  continuano  nelle  loro  funzioni  fino  a
quando i loro successori non sono eletti. Se il seggio di  un  membro
del Consiglio diventa vacante, l'Assemblea,  ai  sensi  dell'articolo
160, 2, c) elegge  un  nuovo  membro  per  il  restante  periodo  del
mandato. 
4. I membri  del  Consiglio  di  amministrazione  agiscono  a  titolo
personale. Nell'adempimento delle loro funzioni non  sollecitano  ne'
accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcuna altra fonte. Ogni
membro  dell'Autorita'  rispetta  l'indipendenza   dei   membri   del
Consiglio di amministrazione e si astiene da qualsiasi  tentativo  di
influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni. 
5.  Ogni  membro  del  Consiglio  di   amministrazione   riceve   una
retribuzione da imputarsi sui  fondi  dell'Impresa.  L'importo  della
retribuzione viene fissato  dall'Assemblea,  su  raccomandazione  del
Consiglio. 
6.  Il  Consiglio  di  amministraione  esercita  normalmente  le  sue
funzioni nella sede  principale  dell'Impresa  e  si  riunisce  tanto
spesso quanto lo esigono le attivita' dell'Impresa. 
7. Il quorum e' costituioto dai due terzi dei membri del Consiglio di
amministrazione. 
8. Ogni membro del Consiglio di amministrazione ha un voto. Tutte  le
questioni presentate al Consiglio di amministrazione vengono decise a
maggioranza dei suoi membri. Se un membro si trova  in  conflitto  di
interessi relativamente ad una questione presentata al  Consiglio  di
amministrazione non partecipa al voto su quella questione. 
9. Qualsiasi membro dell'Autorita'  puo'  chiedere  al  Consiglio  di
amministrazione delle informazioni relativamente alle  sue  attivita'
che  lo   riguardano   in   modo   particolare.   Il   Consiglio   di
amministrazione si sforza di fornire tali informazioni.