Articolo 5 Il Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da 15 membri eletti dall'Assemblea conformemente all'articolo 160, 2, c). Nell'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione, occorre tenere conto del principio della equa distribuzione geografica. Nel sottoporre le candidature per la elezione nel Consiglio di amministrazione, i membri dell'Autorita' tengono conto della necessita' di nominare dei candidati che abbiano il piu' alto livello di competenza, con delle qualifiche in settori pcrtinenti in modo da assicurare la attuabilita' ed il successo dell'Impresa. 2. I membri del Consiglio sono eletti per quattro anni e possono essere rieletti; va tenuto in debito conto il principio della rotazione dei seggi. 3. I membri del Consiglio continuano nelle loro funzioni fino a quando i loro successori non sono eletti. Se il seggio di un membro del Consiglio diventa vacante, l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 160, 2, c) elegge un nuovo membro per il restante periodo del mandato. 4. I membri del Consiglio di amministrazione agiscono a titolo personale. Nell'adempimento delle loro funzioni non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcuna altra fonte. Ogni membro dell'Autorita' rispetta l'indipendenza dei membri del Consiglio di amministrazione e si astiene da qualsiasi tentativo di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni. 5. Ogni membro del Consiglio di amministrazione riceve una retribuzione da imputarsi sui fondi dell'Impresa. L'importo della retribuzione viene fissato dall'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio. 6. Il Consiglio di amministraione esercita normalmente le sue funzioni nella sede principale dell'Impresa e si riunisce tanto spesso quanto lo esigono le attivita' dell'Impresa. 7. Il quorum e' costituioto dai due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione. 8. Ogni membro del Consiglio di amministrazione ha un voto. Tutte le questioni presentate al Consiglio di amministrazione vengono decise a maggioranza dei suoi membri. Se un membro si trova in conflitto di interessi relativamente ad una questione presentata al Consiglio di amministrazione non partecipa al voto su quella questione. 9. Qualsiasi membro dell'Autorita' puo' chiedere al Consiglio di amministrazione delle informazioni relativamente alle sue attivita' che lo riguardano in modo particolare. Il Consiglio di amministrazione si sforza di fornire tali informazioni.