(Allegato IV - art. 6)
                             Articolo 6 
         Poteri e funzioni del Consiglio di amministrazione 
Il Consiglio di amministrazione dirige le operazioni dell'Impresa. Ai
sensi della presente Convenzione,  il  Consiglio  di  amministrazione
esercita  i  poteri  necessari  per  la  realizzazione  degli   scopi
dell'Impresa, inclusi i poteri: 
a) di eleggere un Presidente tra i suoi membri; 
b) di adottare il suo regolamento interno; 
c) di fissare e di sottoporre  al  Consiglio  dei  piani  formali  di
lavoro per iscritto, conformemente agli articoli 153, 3 e 162, 2, j); 
d) di sviluppare piani di lavoro e programmi per lo svolgimento delle
attivita' indicate nell'articolo 170; 
e)  di  preparare  e  sottoporre  al  Consiglio  le  domande  per  le
autorizzazioni alla produzione conformemente all'articolo 151, da 2 a
7; 
f) di  autorizzare  i  negoziati  relativi  alla  acquisizione  della
tecnologia, ivi comprese quelle previste dall'Allegato III,  articolo
5, 3, a), c) e d), e di approvare i risultati di queste negoziazioni; 
g) di fissare i termini e le condizioni e di autorizzare i  negoziati
relativi alle azioni in compartecipazione ed alle  altre  fattispecie
di accordi di compartecipazione di cui all'Allegato III, articoli 9 e
11 e di approvare i risultati di tali negoziati; 
h) di  raccomandare  all'Assemblea  quale  parte  del  reddito  netto
dell'Impresa  deve  essere  accantonato  per  la  costituzione  delle
riserve, conformemente all'articolo 12, 3, del presente Allegato; 
i) di approvare il bilancio annuale dell'Impresa; 
j)  di   autorizzare   l'approvvigionamento   di   beni   e   servizi
conformemente all'articolo 12, 3 del presente Allegato; 
k) di sottoporre  un  rapporto  annuale  al  Consiglio  conformemente
all'articolo 9 del presente Allegato; 
l) di sottoporre al Consiglio, per la  approvazione  da  parte  della
Assemblea,  progetti   di   norme   relativi   alla   organizzazione,
amministrazione, nomina e licenziamento del personale della Impresa e
di adottare i regolamenti di attuazione di tali norme; 
m) di prendere in prestito dei fondi  e  di  fornire  delle  garanzie
collaterali o di altro genere che esso puo'determinare  conformemente
all'articolo 11, 2 del presente Allegato; 
n) di intraprendere delle azioni  giudiziarie,  di  concludere  degli
accordi, di effetuare delle transazioni e di adottare tutte le  altre
misure conformemente all'articolo 13 del presente Allegato; 
o) di delegare, sotto riserva dell'approvazione del  Consiglio,  ogni
potere non discrezionale al Direttore generale ed ai suoi comitati.