Articolo 6 Poteri e funzioni del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione dirige le operazioni dell'Impresa. Ai sensi della presente Convenzione, il Consiglio di amministrazione esercita i poteri necessari per la realizzazione degli scopi dell'Impresa, inclusi i poteri: a) di eleggere un Presidente tra i suoi membri; b) di adottare il suo regolamento interno; c) di fissare e di sottoporre al Consiglio dei piani formali di lavoro per iscritto, conformemente agli articoli 153, 3 e 162, 2, j); d) di sviluppare piani di lavoro e programmi per lo svolgimento delle attivita' indicate nell'articolo 170; e) di preparare e sottoporre al Consiglio le domande per le autorizzazioni alla produzione conformemente all'articolo 151, da 2 a 7; f) di autorizzare i negoziati relativi alla acquisizione della tecnologia, ivi comprese quelle previste dall'Allegato III, articolo 5, 3, a), c) e d), e di approvare i risultati di queste negoziazioni; g) di fissare i termini e le condizioni e di autorizzare i negoziati relativi alle azioni in compartecipazione ed alle altre fattispecie di accordi di compartecipazione di cui all'Allegato III, articoli 9 e 11 e di approvare i risultati di tali negoziati; h) di raccomandare all'Assemblea quale parte del reddito netto dell'Impresa deve essere accantonato per la costituzione delle riserve, conformemente all'articolo 12, 3, del presente Allegato; i) di approvare il bilancio annuale dell'Impresa; j) di autorizzare l'approvvigionamento di beni e servizi conformemente all'articolo 12, 3 del presente Allegato; k) di sottoporre un rapporto annuale al Consiglio conformemente all'articolo 9 del presente Allegato; l) di sottoporre al Consiglio, per la approvazione da parte della Assemblea, progetti di norme relativi alla organizzazione, amministrazione, nomina e licenziamento del personale della Impresa e di adottare i regolamenti di attuazione di tali norme; m) di prendere in prestito dei fondi e di fornire delle garanzie collaterali o di altro genere che esso puo'determinare conformemente all'articolo 11, 2 del presente Allegato; n) di intraprendere delle azioni giudiziarie, di concludere degli accordi, di effetuare delle transazioni e di adottare tutte le altre misure conformemente all'articolo 13 del presente Allegato; o) di delegare, sotto riserva dell'approvazione del Consiglio, ogni potere non discrezionale al Direttore generale ed ai suoi comitati.