(Allegato IV - art. 7)
                             Articolo 7 
         Il Direttore generale ed il personale dell'Impresa 
1. L'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio ed a  seguito  della
candidatura del Consiglio di  amministrazione,  elegge  il  Direttore
generale dell'Impresa che non deve essere un membro del Consiglio  di
amministrazione. Il Direttore  generale  e'  eletto  per  un  periodo
fisso, non superiore ai cinque  anni,  e  puo'  essere  rieletto  per
ulteriori periodi. 
2. Il Direttore generale e' legale rappresentante  e  capo  esecutivo
dell'Impresa ed e' direttamente responsabile innanzi al Consiglio  di
amministrazione dello svolgimento delle attivita' dell'Impresa.  Egli
e'  responsabile  della  organizzazione,  amministrazione,  nomina  e
licenziamento del personale dell'Impresa, conformemente alle norme ed
ai regolamenti di cui all'articolo 6, 1 del presente  Allegato.  Egli
partecipa, senza diritto di voto,  alle  riunioni  del  Consiglio  di
amministrazione e puo'  partecipare,  senza  diritto  di  voto,  alle
riunioni dell'Assemblea e del Consiglio quando questi organi trattano
di questioni relative all'Impresa. 
3. La considerazione dominante nel reclutamento e nell'assunzione del
personale e nella determinazione delle loro condizioni di lavoro,  e'
la necessita' di assicurare il piu' alto livello di efficienza  e  di
competenza tecnica. Fatta salva questa considerazione, va tenuta  nel
debito riguardo l'importanza di reclutare il personale sulla base  di
una equa distribuzione geografica. 
4. Nell'espletamento delle loro funzioni sia  il  Direttore  generale
che il personale non sollecitano ne' accettano  istruzioni  da  alcun
governo o da qualsiasi  altra  fonte  esterna  all'Impresa.  Essi  si
astengono da qualsiasi azione incompatibile con la loro posizione  di
funzionari internazionali  dell'Impresa,  responsabili  soltanto  nei
confronti dell'Impresa. Ogni Stato contraente si impegna a rispettare
il  carattere  esclusivamente  internazionale  delle   funzioni   del
Direttore generale e del personale ed a non cercare  di  influenzarli
nell'espletamento delle loro funzioni. 
5. Gli obblighi  di  cui  all'articolo  168,  2,  gravano  anche  sul
personale dell'Impresa.