(Allegato IV - art. 9)
                             Articolo 9 
                  Rapporti e rendiconti finanziari 
1. L'Impresa, non piu' tardi di tre mesi dopo la fine  di  ogni  anno
finanziario, sottopone al Consiglio,  per  le  sue  osservazioni,  un
rapporto annuale che contiene un rendiconto revisionato, e  trasmette
al Consiglio, ad intervalli appropriati,  un  rendiconto  riassuntivo
della sua situazione finanziaria ed un conto  dei  profitti  e  delle
perdite che indichi i risultati delle sue attivita'. 
2. L'Impresa pubblica il suo rapporto annuale e  gli  altri  rapporti
che ritiene opportuni. 
3. Tutti i rapporti ed i rendiconti finanziari  di  cui  al  presente
articolo vengono distribuiti ai membri dell'Autorita'.