Art. 168 
      (Falsita' nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante) 

 
   1. Chiunque, nella notificazione  di  cui  all'articolo  37  o  in
comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti  in  un
procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara
o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, e' punito, salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,
con la reclusione da sei mesi a tre anni.