Art. 171 (Altre fattispecie) 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 e' punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Nota all'art. 171: - Il testo dell'art. 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e' il seguente: «Art. 38 (Disposizioni penali). Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da quindici giorni ad un anno. Nei casi piu' gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma puo' presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorita' giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.».