Art. 218
                               Abrogazioni
    1.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  1, primo comma, sono soppresse le parole da: "i
servizi di telecomunicazioni" fino a: "diffusione sonora e televisiva
via  cavo";  nella  rubrica,  sono  soppresse  le  parole:  "e  delle
comunicazioni",
    b)   all'articolo   2,   sono   soppresse   le   parole:   "e  di
telecomunicazioni";
    c)   all'articolo   7,   sono   soppresse   le   parole:   "e  di
telecomunicazioni";
    d)  all'articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole: "e di
telecomunicazioni"; il comma 2 e' soppresso;
    e)  all'articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole: "della
convenzione internazionale delle telecomunicazioni"; sono soppressi i
commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo;
    f)  all'articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole: "e di
telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle
telecomunicazioni";
    g)  all'articolo  11, nella rubrica, sono soppresse le parole: "e
di telecomunicazioni";
    h)  all'articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole: "e di
telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle
telecomunicazioni"
    i)  all'articolo  13, secondo comma, sono soppresse le parole da:
"telegrafici  e  radioelettrici"  fino a: "servizi telefonici"; nella
rubrica sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
    l)  al  Titolo  II,  nella  rubrica, sono soppresse le parole: "e
delle telecomunicazioni";
    m)  all'articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole: "e di
telecomunicazioni";
    n)  all'articolo  20, secondo comma, sono soppresse le parole: "e
delle telecomunicazioni";
    o)  agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole:
"e delle telecomunicazioni";
    p)  all'articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole: "e di
telecomunicazioni";
    q)  all'articolo  25,  primo  e  secondo comma, sono soppresse le
parole: "e delle telecomunicazioni";
    r)  all'articolo  26,  primo  comma, sono soppresse le parole: "e
delle  telecomunicazioni  e  dell'Azienda  di  Stato  per  i  servizi
telefonici";  nella  rubrica,  sono  soppresse  le  parole:  "e delle
telecomunicazioni";
    s) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
216,  217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
,  230,  231,  232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293,
294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336,
337, 338, 339, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,
361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374,
375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388,
389,  390,  391,  392,  393, 394, 395, 396, 397, 398 , 399, 400, 401,
402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413.
    2.  Dall'entrata  in  vigore  del regolamento di cui all'articolo
163,  comma  1,  sono  abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345,
346,  347,  348,  349 e 351 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica  29 marzo 1973, n. 156, nonche' il decreto ministeriale 28
dicembre  1995,  n.  584,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  42  del  20  febbraio  1996  ed  il decreto
ministeriale  25  luglio  2002,  n.  214,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.
    3. Sono o restano abrogati:
    a)  l'articolo  7  del  decreto del Presidente della Repubblica 5
agosto 1966, n. 1214;
    b)  il  decreto  ministeriale  7  febbraio 1980, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 172 del 25 giugno
1980;
    c)  il  decreto  ministeriale  18 dicembre 1981, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre
1981;
    d)  il  decreto  ministeriale  24  giugno  1982, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 205 del 28 luglio
1982;
    e)  il  decreto  ministeriale  27  giugno  1987, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre
1987;
    f)  il  decreto  ministeriale  9  febbraio 1989, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 144 del 22 giugno
1989;
    g)  il  decreto  ministeriale  4  agosto  1989  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 193 del 19 agosto
1989;
    h)  il  decreto  ministeriale  1°  agosto  1991, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre
1991;
    i)  il  decreto  ministeriale  1°  giugno  1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell'11 settembre
1992;
    l) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
    m) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
    n) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
    o)  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995,
n. 420;
    p)  il  decreto  ministeriale  18 dicembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio
1997;
    q) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
    r)  il  decreto  ministeriale  28  marzo  1997,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 93 del 22 aprile
1997;
    s) la legge 1° luglio 1997, n. 189;
    t) gli articoli 1, comma 16, 4 e 5 della legge 31 luglio 1997, n.
249;
    u)  il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318;
    v)  il  decreto  ministeriale  25 novembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre
1997;
    z)  il  decreto  ministeriale  22  gennaio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
    aa)  il  decreto  ministeriale  5 febbraio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
    bb)  il  decreto  ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;
    cc)  il  decreto  ministeriale  10  marzo  1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 110 del 14 maggio
1998;
    dd)  il  decreto  ministeriale  23  aprile 1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 133 del 10 giugno
1998;
    ee) l'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
    ff) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
    gg)   la   deliberazione   dell'Autorita'   19  luglio  2000,  n.
467/00/CONS,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;
    hh)  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77;
    ii)   la   deliberazione   dell'Autorita'   21   marzo  2001,  n.
131/01/CONS,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana n. 101 del 3 maggio 2001;
    ll) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.
447;
    mm) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
    nn)  il  decreto  ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio
2003.
 
          Note all'art. 218:
              - Il  testo  vigente  degli articoli 1, 2, 7, 8, 9, 10,
          11,  12,  13, Titolo II, 17, 20, 22, 23, 25, 26 e Titolo II
          del  decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
          n.  156,  recante:  «Approvazione  del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative in materia postale, di bancoposta
          e  di telecomunicazioni» cosi' come modificati dal presente
          decreto legislativo, recitano:
              «Art.   1   (Esclusivita'   dei   servizi  postali).  -
          Appartengono  in  esclusiva  allo Stato nei limiti previsti
          dal presente decreto:
                i  servizi  di  raccolta,  trasporto  e distribuzione
          della corrispondenza epistolare;
                i servizi di trasporto di pacchi e colli.».
              «Art.  2  (Competenza del Ministero delle poste e delle
          telecomunicazioni).   -   Quando   la   legge  non  dispone
          diversamente,   i  provvedimenti  in  materia  postale,  di
          bancoposta  nella Repubblica rientrano nella competenza del
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.».
              «Art.   7   (Tariffe   postali,   di  bancoposta  e  di
          telecomunicazioni per l'interno). - Salva la competenza del
          Ministro  per  le  poste  e  le  telecomunicazioni nei casi
          previsti  dalla  presente  legge,  le tariffe per i servizi
          postali,  di  bancoposta  per l'interno, sono stabilite con
          decreto  del Presidente della Repubblica, su proposta dello
          stesso  Ministro,  di  concerto,  con quello per il tesoro,
          sentito il Consiglio dei Ministri.
              Nella  stessa  forma,  di  cui  al  primo  comma,  sono
          stabiliti  i  limiti  di peso, dimensione, valore e assegno
          per  gli  oggetti  affidati  all'Amministrazione  o  per le
          operazioni ad essa richieste.».
              Art.  8  (Tariffe  per i servizi postali, di bancoposta
          internazionali).  -  Le  tariffe per i servizi postali e di
          bancoposta  internazionali  sono stabilite dal Ministro per
          le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per
          il  tesoro,  in base alle convenzioni internazionali o agli
          accordi con le amministrazioni estere interessate.».
              Art.  9  (Accordi internazionali). - Il Ministro per le
          poste e le telecomunicazioni, indipendentemente dalle norme
          della   convenzione  postale  universale  e  degli  accordi
          internazionali,  ha  la  facolta'  di stipulare particolari
          convenzioni  con  amministrazioni  estere  o gestori esteri
          riconosciuti,   per   regolare,  nell'interesse  comune,  i
          servizi previsti dal presente decreto.».
              Art. 10 (Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi
          comunicazione  od  operazione  postale). - La liberta' e la
          segretezza  della  corrispondenza  e di ogni altra forma di
          comunicazione  sono  inviolabili.  La loro limitazione puo'
          avvenire   soltanto   per   atto   motivato  dell'autorita'
          giudiziaria.
              I  funzionari e gli agenti dell'Amministrazione ne sono
          responsabili   e   vigilano   nell'ambito   della   propria
          competenza perche' siano rigoro-samente osservate.
              E'  vietato alle persone addette ai servizi postali, di
          bancoposta  gestiti dallo Stato o in concessione, di dare a
          terzi  informazioni  scritte o verbali sull'esistenza o sul
          contenuto di corrispondenze, di comunicazioni o di messaggi
          nonche'  sulle operazioni richieste od eseguite, tranne che
          nei casi previsti dalla legge.
              Nessuno  puo'  prendere visione od ottenere copia della
          corrispondenza  in  genere,  ad eccezione del mittente, del
          destinatario,  dei  loro  eredi  e  dei loro rappresentanti
          legali, nonche' delle altre persone indicate dalla legge.».
              «Art.  11  (Comunicazioni  postali vietate). - Non sono
          ammessi    le    corrispondenze    postali,   telegrafiche,
          radiotelegrafiche   e   messaggi   che  possano  costituire
          pericolo  alla  sicurezza  dello  Stato o recare danno alle
          persone  ed alle cose o che costituiscano esse stesse reato
          punibile d'ufficio.
              Non  sono  altresi'  ammesse, salvo quanto disposto nei
          due  ultimi  commi del presente articolo, le corrispondenze
          di  cui  al  precedente  comma, che siano contrarie al buon
          costume  o  contengano  frasi,  parole, disegni ingiuriosi,
          scurrili o denigratori a chiunque riferiti.
              L'ufficio  postale,  ove nel testo delle corrispondenze
          aperte,   che  in  base  alle  vigenti  disposizioni  siano
          soggette  a verifica, o sull'involucro delle corrispondenze
          chiuse  riscontri  gli  elementi di cui al primo comma deve
          inviare  immediatamente la corrispondenza stessa al pretore
          chiedendogli   di  pronunciarsi  sull'inoltrabilita'  della
          corrispondenza medesima.
              Il  pretore,  senza  pregiudizio  dell'eventuale azione
          penale,  decide  entro  24  ore  con decreto motivato se la
          corrispondenza  debba avere corso, sentendo il mittente ove
          egli  sia  identificabile  e  sempre  che le circostanze lo
          consiglino.
              Il  decreto  del  pretore  deve essere notificato nello
          stesso  giorno  dell'emanazione  all'ufficio postale che ha
          inoltrato   l'oggetto   e   al   mittente   che  sia  stato
          identificato.
              Avverso   il  decreto  del  pretore  il  mittente  puo'
          proporre  ricorso  al tribunale, che decide con sentenza in
          camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e previe
          deduzioni scritte della direzione provinciale delle poste e
          delle  telecomunicazioni  competente per territorio o di un
          funzionario da essa delegato.
              Nel  caso  che  nel testo dei telegrammi si riscontrino
          gli  elementi  di  cui  al secondo comma, l'ufficio postale
          invita  il mittente a sottoscrivere l'invio di cui trattasi
          previo  accertamento  dell'identita' personale del mittente
          stesso. In caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito si
          applicano  le  disposizioni  di cui ai commi terzo, quarto,
          quinto e sesto del presente articolo.».
              Art.   12  (Persone  addette  ai  servizi  postali,  di
          bancoposta).  -  Le  persone addette ai servizi postali, di
          bancoposta  anche  se  dati in concessione ad uso pubblico,
          sono   considerate  pubblici  ufficiali  od  incaricati  di
          pubblico  servizio,  secondo  la natura delle funzioni loro
          affidate,  in  conformita'  degli  articoli 357  e  358 del
          codice penale.».
              Art.  13 (Contravvenzioni in materia postale). - Per le
          contravvenzioni  punibili  con la sola pena dell'ammenda e'
          ammessa  l'oblazione  in  sede amministrativa prima che sia
          iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo
          dell'ammenda.
              La  competenza  a  decidere  sulla domanda di oblazione
          spetta,  rispettivamente,  ai  direttori  provinciali delle
          poste  e  delle telecomunicazioni per le contravvenzioni in
          materia di servizi postali, di bancoposta.».
              «Titolo  II  -  Norme  comuni  ai  servizi  postali, di
          bancoposta.».
              «Art.  17  (Esenzioni,  riduzioni  ed  agevolazioni  in
          applicazione di accordi internazionali). - Sono concesse le
          esenzioni  dalle  tasse  postali nonche' le riduzioni delle
          tasse  medesime e le agevolazioni tariffarie previste negli
          accordi internazionali.».
              «Art.  20  (Reclamo  -  Termini  di  decadenza - Azione
          giudiziaria).  -  Il  reclamo  per oggetti o somme affidati
          all'Amministrazione  o  per  ottenere  le  indennita'  o  i
          rimborsi   previsti   dal   presente  decreto  deve  essere
          presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio
          stabilito per i singoli servizi.
              Salvo  quanto previsto dal successivo art. 21, l'azione
          giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi postali,
          di  bancoposta  regolati  con  il presente decreto non puo'
          essere  proposta  se prima non sia stato presentato reclamo
          in  via  amministrativa  a norma del comma precedente e non
          siano   trascorsi   sei   mesi   ove   entro  tale  termine
          l'Amministrazione non abbia provveduto.
              L'azione stessa si prescrive in tre anni.».
              «Art.  21  (Azione  civile contro l'Amministrazione). -
          Nel  caso di procedimento penale concernente una operazione
          che  abbia  comunque  attinenza  coi  servizi  postali,  di
          bancoposta,  se  dopo  la  pronunzia  della sentenza penale
          venga  esercitata l'azione civile contro l'Amministrazione,
          l'azione non puo' essere proposta prima che siano trascorsi
          sessanta  giorni  dal passaggio in giudicato della sentenza
          pronunziata  dal  magistrato  penale, salvo quanto disposto
          dagli articoli 31 e 103.».
              «Art.   22   (Accertamento  delle  contravvenzioni).  -
          L'accertamento delle contravvenzioni spetta, oltre che agli
          organi  di  polizia  giudiziaria,  anche  agli impiegati ed
          agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme e
          modalita'   relative  ai  servizi  postali,  gestiti  dalle
          aziende  dipendenti  dal  Ministero  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni.».
              «Art.   23   (Danneggiamento).   -   Chiunque  esplichi
          attivita'  che  rechi,  in qualsiasi modo, danno ai servizi
          postali  od  alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti e'
          punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale.».
              «Art.   25  (Tutela  degli  ambienti  di  lavoro  e  di
          produzione  del  pubblico  servizio). - Chiunque distrugga,
          disperda,   deteriori   o  renda,  in  tutto  o  in  parte,
          inservibili  oggetti  e  congegni  destinati al servizio e'
          punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale.
              Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente,
          deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio
          postale,  e'  punito  ai  sensi  dell'art.  639  del codice
          penale, ma si procede d'ufficio.».
              «Art.  26  (Impignorabilita'  ed insequestrabilita' dei
          beni  destinati  ai  servizi postali). - Non possono essere
          pignorati,   ne'  sequestrati  i  mobili,  i  veicoli,  gli
          strumenti,  il  denaro,  le  carte-valori  ed in genere gli
          oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali.
              La norma si applica anche nei confronti degli assuntori
          dei servizi postali eseguiti per conto dell'Amministrazione
          delle poste e delle telecomunicazioni.».
              - L'art.  7 del decreto del Presidente della Repubblica
          5 agosto   1966,  n.  1214,  recante:  «Nuove  norme  sulle
          concessioni  di  impianto  e  di  esercizio  di stazioni di
          radioamatori»,    pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          18 gennaio  1967,  n.  15,  abrogato  dal presente decreto,
          recava:   «Canoni  di  esercizio  -  Tassa  di  concessione
          governativa».
              - Per il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, si
          vedano le note alle premesse.
              - Per  il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, si
          vedano le note alle premesse.
              - Per  il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, si
          vedano le note alle premesse.
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          4 settembre 1999, n. 420, si vedano le note alle premesse.
              - Per  il  decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55,
          si vedano le note alle premesse.
              - Per  la  legge  1° luglio  1997, n. 189, si vedano le
          note alle premesse.
              - Per  l'art.  1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, si
          vedano le note all'art. 25.
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          19 settembre 1997, n. 318, si vedano le note alla premesse.
              - L'art.   25  della  legge  24 aprile  1998,  n.  128,
          recante:   «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee.  (Legge  comunitaria 1995-1997)», pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  7 maggio  1998,  n.  104,  supplemento
          ordinario,  abrogato  dal  presente  decreto, cosi' recava:
          «Sanzioni  per  le  violazioni delle disposizioni di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
          n. 318».
              - Per il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, si
          vedano le note alla premesse.
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          11 gennaio 2001, n. 77, si vedano le note alla premesse.
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          5 ottobre 2001, n. 447, si vedano le note alle premesse.
              - Per  il  decreto  legislativo 4 marzo 2002, n. 21, si
          vedano le note alle premesse.