Art. 156. 
 
                         Attivita' peritale 
 
  1.   L'attivita'   professionale   di   perito   assicurativo   per
l'accertamento e  la  stima  dei  danni  alle  cose  derivanti  dalla
circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a  motore  e  dei
natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non puo'  essere
esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157. 
  2. Le imprese  di  assicurazione  possono  effettuare  direttamente
l'accertamento e  la  stima  dei  danni  alle  cose  derivanti  dalla
circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a  motore  e  dei
natanti. 
  3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti  devono  comportarsi  con
diligenza, correttezza e trasparenza.