Art. 158. 
 
                     Requisiti per l'iscrizione 
 
  1. Per ottenere l'iscrizione  nel  ruolo  la  persona  fisica  deve
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) godere dei diritti civili; 
    b)  non  aver  riportato  condanna   irrevocabile,   o   sentenza
irrevocabile di applicazione della  pena  di  cui  all'articolo  444,
comma 2, del codice di procedura penale, per  un  delitto  contro  la
pubblica amministrazione, contro l'amministrazione  della  giustizia,
contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo  a
tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia  comminata
la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due  anni  o  nel
massimo a cinque anni, o  per  il  reato  di  omesso  versamento  dei
contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna
irrevocabile  comportante  l'applicazione   della   pena   accessoria
dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata  superiore
a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 
    c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta
la riabilitazione, ne' essere stato  presidente,  amministratore  con
delega di poteri, direttore generale, sindaco di societa' od enti che
siano  stati  assoggettati  a  procedure  di  fallimento,  concordato
preventivo o liquidazione coatta amministrativa,  almeno  per  i  tre
esercizi precedenti all'adozione dei  relativi  provvedimenti,  fermo
restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque  anni  successivi
all'adozione dei provvedimenti stessi; 
    d)  non  versare  nelle  situazioni  di  decadenza,   divieto   o
sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,  n.
575, e successive modificazioni; 
    e)  aver  conseguito  un  diploma  di  scuola  media   secondaria
superiore o di laurea triennale; 
    f) aver svolto tirocinio di  durata  biennale  presso  un  perito
abilitato; 
    g) aver superato una prova di idoneita' secondo  quanto  previsto
dal comma 3. 
  2. Fermo il disposto  dell'articolo  156,  non  possono  esercitare
l'attivita' di perito assicurativo ne' essere iscritti nel ruolo  gli
intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i  riparatori  di
veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto  lavorativo
a tempo pieno  ovvero  a  tempo  parziale,  quando  superi  la  meta'
dell'orario lavorativo a tempo pieno. 
  3. Ai fini  dell'iscrizione,  il  perito  deve  possedere  adeguate
cognizioni e capacita' professionali, che sono  accertate  dall'ISVAP
tramite una prova di idoneita', consistente in un  esame  su  materie
tecniche,   giuridiche   ed   economiche   rilevanti   nell'esercizio
dell'attivita'. L'ISVAP  determina,  con  regolamento,  i  titoli  di
ammissione e le modalita'  di  svolgimento  della  prova  valutativa,
provvedendo alla relativa organizzazione e gestione. 
 
          Note all'art. 158: 
              - Per l'art. 444 del codice di procedura penale vedi la
          nota all'art. 110. 
              -  Per  la  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  ed   in
          particolare per l'art. 10, vedi le note all'art. 110.