Art. 160. 
 
                            Reiscrizione 
 
  1. Il perito, che sia stato cancellato  dal  ruolo  a  seguito  del
provvedimento di radiazione,  puo'  richiedere  di  esservi  iscritto
nuovamente,  purche'  siano  decorsi   almeno   cinque   anni   dalla
cancellazione e sussistano i requisiti di cui all'articolo 158, commi
1 e 2. 
  2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da
fallimento, il  perito  puo'  essere  nuovamente  iscritto  al  ruolo
soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione. 
  3. Il perito, la cui iscrizione sia stata  cancellata  per  mancato
versamento  del  contributo  di  vigilanza,  puo'   essere   iscritto
nuovamente purche'  abbia  provveduto  al  pagamento  di  quanto  non
corrisposto sino alla cancellazione. 
  4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una
nuova  iscrizione,  essa  viene  disposta   previa   verifica   della
sussistenza dei requisiti di cui  all'articolo  158,  commi  1  e  2,
rimanendo valida l'idoneita' gia' conseguita.