Art. 299.
Esercizio di fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresi' su
colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in
concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi
definiti.