Art. 299.
               Esercizio di fatto di poteri direttivi

  1.   Le   posizioni   di  garanzia  relative  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 2,  comma 1,  lettere b), d)  ed e), gravano altresi' su
colui  il  quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in
concreto  i  poteri  giuridici  riferiti  a ciascuno dei soggetti ivi
definiti.