Art. 300.
       Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

  1.  L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  25-septies  (Omicidio  colposo  o lesioni gravi o gravissime
commesse  con  violazione  delle  norme  sulla  tutela della salute e
sicurezza   sul  lavoro).  -  1.  In  relazione  al  delitto  di  cui
all'articolo 589   del   codice   penale,   commesso  con  violazione
dell'articolo 55,  comma 2,  del  decreto legislativo attuativo della
delega  di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute
e  sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura
pari  a  1.000  quote.  Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente  periodo  si  applicano  le  sanzioni  interdittive di cui
all'articolo 9,  comma 2,  per  una durata non inferiore a tre mesi e
non superiore ad un anno.
  2.  Salvo  quanto  previsto dal comma 1, in relazione al delitto di
cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle
norme  sulla  tutela  della salute e sicurezza sul lavoro, si applica
una  sanzione  pecuniaria  in  misura non inferiore a 250 quote e non
superiore  a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente  periodo  si  applicano  le  sanzioni  interdittive di cui
all'articolo 9,  comma 2,  per  una durata non inferiore a tre mesi e
non superiore ad un anno.
  3.  In  relazione  al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma,
del  codice  penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela
della  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  si  applica  una  sanzione
pecuniaria  in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna
per  il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive  di  cui  all'articolo 9,  comma 2,  per  una durata non
superiore a sei mesi.».
 
          Nota all'art. 300:
              - Per il testo del decreto legislativo n. 231 del 2001,
          si veda nota alle premesse.
              - Per il testo dell'art. 589 del codice penale, si veda
          nota all'art. 2.