Art. 302.
Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena
dell'arresto
1. Per le contravvenzioni previste dal presente decreto e punite
con la sola pena dell'arresto il giudice applica, in luogo
dell'arresto, la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a
8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del
giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarita',
le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.
2. La sostituzione di cui al comma 1 non e' in ogni caso
consentita:
a) quando la violazione abbia avuto un contributo causale nel
verificarsi di un infortunio sul lavoro;
b) quando il fatto e' stato commesso da soggetto che abbia gia'
riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di
cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente
all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
3. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il reato si estingue decorsi
tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza senza che
l'imputato abbia commesso ulteriori reati in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, ovvero quelli di cui agli articoli 589 e 590
del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle
norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo
caso si estingue ogni effetto penale della condanna.
Nota all'art. 302:
- Per il testo dell'art. 589 del codice penale si veda
nota all'art. 2.
- Il testo dell'art. 590 del codice penale e' il
seguente:
«Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque
cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito
con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a
euro 309.
Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da
uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se e'
gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della
multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da
tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e
la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da
uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena
che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della
reclusione non puo' superare gli anni cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale.».