Art. 302.
Definizione delle contravvenzioni    punite    con   la   sola   pena
                            dell'arresto

  1.  Per  le  contravvenzioni previste dal presente decreto e punite
con   la   sola  pena  dell'arresto  il  giudice  applica,  in  luogo
dell'arresto, la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a
8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del
giudizio  di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarita',
le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.
  2.  La  sostituzione  di  cui  al  comma  1  non  e'  in  ogni caso
consentita:
    a)  quando  la  violazione  abbia avuto un contributo causale nel
verificarsi di un infortunio sul lavoro;
    b)  quando  il fatto e' stato commesso da soggetto che abbia gia'
riportato  condanna  definitiva  per  la violazione di norme relative
alla  prevenzione  degli  infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di
cui  agli  articoli  589  e  590  del  codice  penale,  limitatamente
all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
  3.  Nell'ipotesi  prevista al comma 1, il reato si estingue decorsi
tre  anni  dal  passaggio  in  giudicato  della  sentenza  senza  che
l'imputato  abbia  commesso  ulteriori  reati  in materia di salute e
sicurezza  sul  lavoro,  ovvero quelli di cui agli articoli 589 e 590
del  codice  penale,  limitatamente  all'ipotesi  di violazione delle
norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo
caso si estingue ogni effetto penale della condanna.
 
          Nota all'art. 302:
              - Per  il testo dell'art. 589 del codice penale si veda
          nota all'art. 2.
              - Il  testo  dell'art.  590  del  codice  penale  e' il
          seguente:
              «Art.  590  (Lesioni  personali  colpose).  -  Chiunque
          cagiona  ad altri per colpa una lesione personale e' punito
          con  la  reclusione  fino  a tre mesi o con la multa fino a
          euro 309.
              Se  la  lesione e' grave la pena e' della reclusione da
          uno  a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se e'
          gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della
          multa da euro 309 a euro 1.239.
              Se  i  fatti  di cui al secondo comma sono commessi con
          violazione  delle norme sulla disciplina della circolazione
          stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
          lavoro  la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da
          tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e
          la  pena  per  le lesioni gravissime e' della reclusione da
          uno a tre anni.
              Nel  caso di lesioni di piu' persone si applica la pena
          che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
          commesse,  aumentata  fino  al  triplo;  ma  la  pena della
          reclusione non puo' superare gli anni cinque.
              Il  delitto e' punibile a querela della persona offesa,
          salvo  nei  casi  previsti  nel  primo e secondo capoverso,
          limitatamente  ai fatti commessi con violazione delle norme
          per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro o relative
          all'igiene   del  lavoro  o  che  abbiano  determinato  una
          malattia professionale.».