Art. 412 
 
     Visite fuori dal territorio dello Stato e in aree riservate 
 
1. Le visite  dei  parlamentari  ai  reparti  impegnati  in  missioni
internazionali e alle strutture militari dislocate al  di  fuori  del
territorio  nazionale,  ove  gli  stessi  sono  accasermati,   devono
comunque essere annunciate  con  preavviso  di  ventiquattro  ore  al
Ministro  della  difesa,  che  puo'  procrastinarle,  se   sussistono
controindicazioni, indicando una data  alternativa  per  il  relativo
svolgimento. 
2. Si intende per area riservata qualunque struttura, fissa o mobile,
formalmente predeterminata e visibilmente indicata, dove sono gestite
o  custodite  informazioni  classificate,   sotto   qualunque   forma
espresse, e il cui accesso e' controllato e consentito solo a persone
adeguatamente abilitate o  specificatamente  autorizzate.  Le  visite
nelle aree riservate, escluse quelle  previste  dal  comma  4  devono
essere autorizzate dal Ministro della difesa. 
3. Nel corso delle visite nelle aree  riservate  non  possono  essere
introdotte    apparecchiature     elettroniche,     cinematografiche,
teletrasmittenti.  Possono  accedere  alle  aree  riservate  solo  le
persone  elencate  nell'autorizzazione;  le  stesse   devono   essere
accompagnate dal responsabile dell'ente o del comando  interessato  o
da persona da questi espressamente autorizzata. 
4. Sono escluse dalle visite le aree riservate  di  pertinenza  degli
organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, anche  se  ubicate  in  infrastrutture,  comprensori  e
installazioni militari, fisse o mobili,  in  territorio  nazionale  o
estero. 
 
 
          Note all'art. 412: 
          - La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema  di  informazione
          per la sicurezza della Repubblica e  nuova  disciplina  del
          segreto) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  13
          agosto 2007, n. 187.