Art. 413 
 
Visite a strutture militari straniere o plurinazionali in  territorio
                              italiano 
 
1. Le visite a  strutture  militari  straniere  o  plurinazionali  in
territorio  italiano  sono  autorizzate,  entro  venti  giorni  dalla
richiesta, dal Ministro della difesa sentito il Ministro degli affari
esteri e si svolgono secondo le modalita' previste dalle  convenzioni
stipulate tra le parti interessate e comunicate prima della visita.