Art. 413 Visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano 1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano sono autorizzate, entro venti giorni dalla richiesta, dal Ministro della difesa sentito il Ministro degli affari esteri e si svolgono secondo le modalita' previste dalle convenzioni stipulate tra le parti interessate e comunicate prima della visita.