Art. 414 
 
Contenuto  del  preavviso   e   generalita'   dell'accompagnatore   -
                     Provvedimenti del Ministro 
 
1. Nel preavviso da comunicare al Ministro della difesa devono essere
indicati il giorno,  l'ora  e  la  presumibile  durata  della  visita
nonche' se il parlamentare intenda: 
a) visitare aree riservate, per la prevista autorizzazione; 
b) procedere alla visita con un accompagnatore, di cui devono  essere
specificate le generalita'; 
c)  incontrare  gli  organi  della  rappresentanza   militare   e   i
rappresentanti sindacali del personale civile. 
2. Il  Ministro  della  difesa,  ricevuto  il  preavviso  di  visita,
trasmette le conseguenti disposizioni al comando dell'ente o  reparto
interessato, comunicando le eventuali autorizzazioni concesse.