Art. 414 Contenuto del preavviso e generalita' dell'accompagnatore - Provvedimenti del Ministro 1. Nel preavviso da comunicare al Ministro della difesa devono essere indicati il giorno, l'ora e la presumibile durata della visita nonche' se il parlamentare intenda: a) visitare aree riservate, per la prevista autorizzazione; b) procedere alla visita con un accompagnatore, di cui devono essere specificate le generalita'; c) incontrare gli organi della rappresentanza militare e i rappresentanti sindacali del personale civile. 2. Il Ministro della difesa, ricevuto il preavviso di visita, trasmette le conseguenti disposizioni al comando dell'ente o reparto interessato, comunicando le eventuali autorizzazioni concesse.