Art. 415 Ricevimento del parlamentare, modalita' delle visite e degli incontri 1. Il parlamentare e l'eventuale accompagnatore sono ricevuti dal comandante, o da altro ufficiale da lui delegato, che provvede a illustrare le attivita' dell'ente o reparto, a fornire ogni utile chiarimento sulle attivita' svolte, sulle infrastrutture, sulla vita di caserma, a eccezione delle questioni di carattere classificato, e ad accompagnare gli ospiti nella visita alla struttura. 2. Durante le visite devono essere rispettate tutte le norme concernenti le misure di sicurezza relative alle strutture militari. 3. Durante gli incontri con il personale militare e civile, in servizio presso la struttura militare visitata, possono essere trattati esclusivamente argomenti di natura non classificata. 4. Gli incontri di cui al comma 3 possono aver luogo, a richiesta dei parlamentari, senza la presenza del comandante.