Art. 415 
 
Ricevimento del parlamentare, modalita' delle visite e degli incontri 
 
1. Il parlamentare e l'eventuale  accompagnatore  sono  ricevuti  dal
comandante, o da altro ufficiale da  lui  delegato,  che  provvede  a
illustrare le attivita' dell'ente o reparto,  a  fornire  ogni  utile
chiarimento sulle attivita' svolte, sulle infrastrutture, sulla  vita
di caserma, a eccezione delle questioni di carattere classificato,  e
ad accompagnare gli ospiti nella visita alla struttura. 
2.  Durante  le  visite  devono  essere  rispettate  tutte  le  norme
concernenti le misure di sicurezza relative alle strutture militari. 
3. Durante gli incontri  con  il  personale  militare  e  civile,  in
servizio  presso  la  struttura  militare  visitata,  possono  essere
trattati esclusivamente argomenti di natura non classificata. 
4. Gli incontri di cui al comma 3 possono aver luogo, a richiesta dei
parlamentari, senza la presenza del comandante.