Art. 416 Visite agli stabilimenti militari di pena 1. Le visite dei parlamentari agli stabilimenti militari di pena si svolgono secondo le modalita' stabilite con il presente titolo. 2. Gli incontri con i detenuti hanno luogo secondo le norme fissate dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal relativo regolamento di esecuzione.
Note all'art. 416: - La legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975, n. 212.