Art. 416 
 
              Visite agli stabilimenti militari di pena 
 
1. Le visite dei parlamentari agli stabilimenti militari di  pena  si
svolgono secondo le modalita' stabilite con il presente titolo. 
2. Gli incontri con i detenuti hanno luogo secondo le  norme  fissate
dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e  dal  relativo  regolamento  di
esecuzione. 
 
 
          Note all'art. 416: 
          - La legge 26 luglio 1975, n. 354  (Norme  sull'ordinamento
          penitenziario e sull'esecuzione delle  misure  privative  e
          limitative della liberta') e'  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del  9  agosto  1975,  n.
          212.