Art. 343 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo. 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti di cui al codice eseguiti nell'ambito di applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. Per quanto non disposto dal presente titolo si applicano le disposizioni contenute nel codice e nel presente regolamento ad esclusione della parte II, titolo XI, e del titolo II della presente parte.
Note all'art. 343 - La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante “Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo” e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28 febbraio 1987, n. 49, S.O.. - Il dPR 5 gennaio 1967 n. 18, recante “Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri” e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.