Art. 345 
 
  Progettazione di lavori relativi agli interventi di cooperazione 
 
                   (art. 226, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  L'elaborazione  dei  progetti  preliminari,   definitivi   ed
esecutivi puo' essere affidata anche a soggetti dei paesi beneficiari
con adeguata  e  documentata  competenza  professionale  che  abbiano
stipulato idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi  di
natura professionale. Qualora previsto dall'accordo di attuazione, la
progettazione dello specifico intervento di cooperazione e'  soggetta
alla previa approvazione da parte dei  competenti  organi  del  paese
destinatario dell'intervento, alla cui normativa  i  progetti  stessi
devono conformarsi. La progettazione  deve  altresi'  conformarsi  ai
principi generali desumibili dalle norme italiane vigenti in  materia
di sicurezza e di tutela dell'ambiente. Per interventi  per  i  quali
siano disponibili studi preliminari di fattibilita', qualora vi siano
particolari  ragioni  di  urgenza,  ovvero  in  relazione  alla  loro
semplicita'  tecnica   o   ripetitivita',   potra'   essere   redatto
immediatamente il progetto esecutivo. 
    2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai
prezzi  correnti  dello  Stato  sul  cui   territorio   e'   eseguito
l'intervento. 
    3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un
mercato diverso da quello del paese beneficiario l'analisi dei prezzi
va riferita al mercato nel quale dette componenti sono disponibili.