Art. 347 
 
Aggiudicazione  di  lavori,  servizi  e   forniture   relativi   agli
                     interventi di cooperazione 
 
    1. Gli accordi di attuazione stipulati con  i  paesi  beneficiari
per gli specifici interventi possono prevedere che alle procedure  di
affidamento dei contratti pubblici possano partecipare  soggetti  dei
paesi  esteri  che  abbiano  i  requisiti  per   la   qualificazione,
economico-finanziari  e  tecnico-professionali  prescritti  per   gli
operatori  economici  italiani,  certificati  secondo  le   normative
vigenti in detti paesi. 
    2. Gli accordi di attuazione possono altresi' prevedere che,  per
i contratti pubblici appaltati nei paesi beneficiari,  siano  seguite
le procedure di aggiudicazione adottate nel paese beneficiario  dalla
Commissione europea o dagli organismi Internazionali di cui  l'Italia
e' membro. 
    3. Nelle commissioni di aggiudicazione di contratti per  i  quali
l'amministrazione italiana opera  come  stazione  appaltante  possono
essere nominati,  come  membri,  tecnici  italiani  e  stranieri  non
residenti  in  Italia,  con   adeguata   e   documentata   competenza
professionale.