Art. 349 
 
            Collaudo e verifica di conformita' di lavori, 
 
    servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione 
 
                   (art. 229, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente  titolo  deve
essere espletato con le modalita' previste nella parte II, titolo  X,
in quanto applicabili, e deve essere concluso  entro  un  anno  dalla
data di ultimazione dei lavori. Nelle commissioni  di  collaudo  puo'
essere  nominato  come  membro  un  tecnico   designato   dal   paese
beneficiario. 
    2. Per  i  lavori,  il  responsabile  del  procedimento  dispone,
secondo la natura e la tipologia dei lavori, che  il  certificato  di
collaudo sia corredato anche  dai  certificati  di  collaudo  statico
delle strutture, di sicurezza degli impianti e  di  conformita'  alle
norme di sicurezza e di prevenzioni di incendi,  che  possono  essere
rilasciati da soggetti pubblici o privati, con competenza  legalmente
riconosciuta nel paese beneficiario. 
    3. La verifica di  conformita'  di  servizi  e  di  forniture  e'
espletata secondo le norme dettate dalla  parte  IV,  titolo  IV,  in
quanto  applicabili.  Nelle  commissioni  di  collaudo  puo'   essere
nominato un membro designato dal paese beneficiario,  fermo  restando
il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa.