Art. 69. 
 
  Quando per effettive ragioni tecniche o  di  lavorazione,  non  sia
possibile conseguire una efficace  protezione  o  segregazione  degli
organi  lavoratori  o  delle  zone  di  operazione  pericolose  delle
macchine, si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre  il
pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi
supplementari per l'arresto della macchina e  congegni  di  messa  in
marcia a comando multiplo simultaneo.