Art. 70. 
 
  Quando per effettive esigenze della lavorazione non  sia  possibile
proteggere o segregare in modo completo gli organi  lavoratori  e  le
zone di operazione pericolosi delle  macchine,  la  parte  di  organo
lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere  limitata
al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze devono  adottarsi
misure per ridurre al minimo il pericolo.