Art. 124. 
 
  Lo sparo delle mine deve essere eseguito in modo da non determinare
pericoli per le persone o danni alle cose. 
  Quando i lavori siano prossimi ad  abitazioni,  strade  ad  intenso
traffico o a terreni coltivati, devono  essere  adottate  misure  per
impedire il lancio di materiali a distanza.