Art. 125. Prima dello sparo delle mine debbono essere prese le precauzioni necessarie per la sicurezza degli operai e delle persone che si trovano nei luoghi circostanti. A mezzo di un primo segnale acustico ed attraverso appositi incaricati, prima che si proceda all'accensione delle mine, si devono avvertire gli operai e chiunque si trovi nelle vicinanze di allontanarsi o rifugiarsi in luoghi o dietro ripari predisposti. Il fuochino, trascorso il tempo sufficiente ai ricovero delle persone da' un altro segnale acustico e quindi procede all'accensione delle mine. I ripari non debbono essere abbandonati prima che sia dato il segnale di cessazione di pericolo. Ognuno dei segnali predetti deve avere una caratteristica prestabilita.