Art. 125. 
 
  Prima dello sparo delle mine debbono essere  prese  le  precauzioni
necessarie per la sicurezza degli  operai  e  delle  persone  che  si
trovano nei luoghi circostanti. 
  A mezzo  di  un  primo  segnale  acustico  ed  attraverso  appositi
incaricati, prima che si proceda all'accensione delle mine, si devono
avvertire  gli  operai  e  chiunque  si  trovi  nelle  vicinanze   di
allontanarsi o rifugiarsi in luoghi o dietro ripari predisposti. 
  Il fuochino, trascorso  il  tempo  sufficiente  ai  ricovero  delle
persone da' un altro segnale acustico e quindi procede all'accensione
delle mine. 
  I ripari non debbono essere  abbandonati  prima  che  sia  dato  il
segnale di cessazione di pericolo. 
  Ognuno  dei  segnali  predetti  deve   avere   una   caratteristica
prestabilita.